Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

3. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l’autorità designata per il VIS verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in uno dei sistemi di informazione o nelle banche dati interrogate.

4. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l’autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo relativo alla domanda l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.

Articolo 9 sexies

Verifica manuale e misure conseguenti ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS

1. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda è responsabile della verifica manuale e dello svolgimento delle misure conseguenti ai riscontri positivi a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera c), punto ii).

2. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l’unità nazionale ETIAS pertinente verifica se i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondono ai dati nell’elenco di controllo ETIAS.

3. Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati nell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS trasmette all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

4. Qualora i dati siano stati inseriti nell’elenco di controllo ETIAS da Europol, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda richiede senza indugio il parere di Europol ai fini della redazione del proprio parere motivato. A tal fine, l’unità nazionale ETIAS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punto 4. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. La mancanza di risposta di Europol entro tale termine fa presumere che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

5. L’unità nazionale ETIAS trasmette il parere motivato all’autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. La mancata trasmissione del parere motivato da parte dell’unità nazionale ETIAS entro tale termine fa presumere che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

6. Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che sia accessibile solo all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto.

7. Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati nell’elenco di controllo ETIAS, l’unità nazionale ETIAS ne informa l’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l’indicazione che è necessaria un’ulteriore verifica.

Articolo 9 septies

Azioni conseguenti a determinati riscontri positivi da parte dell’ufficio SIRENE

1. In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iii) a vii), e previa verifica manuale, l’autorità competente per i visti o l’autorità designata per il VIS comunica tali riscontri positivi all’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda.

2. In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iii), l’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda:

a) se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro

di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro di rilascio cancelli immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;

b) se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato

membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari, affinché lo Stato membro di rilascio cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio.