Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/33
3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda in forza dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861, l’autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione illegale, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L’autorità competente per i visti procede conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.
4. Non si applicano gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell’articolo 9 undecies.
Articolo 9 quater
Verifica manuale e misura conseguenti ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti
1. L’autorità competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 9.
2. Ai fini della verifica manuale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente per i visti ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 9.
L’autorità competente per i visti ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati SIS, EES, ETIAS, Eurodac o SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’esame della domanda di visto nonché in caso di procedura di ricorso. Tale accesso temporaneo è conforme agli strumenti giuridici che disciplinano il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac e l’SLTD.
3. L’autorità competente per i visti verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati.
4. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.
5. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l’autorità competente per i visti cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.
6. Qualora dal confronto automatico ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 13, del presente regolamento, risulti un riscontro positivo, l’autorità competente per i visti valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico e ne tiene conto durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. In nessun caso l’autorità competente per i visti adotta automaticamente una decisione sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. L’autorità competente per i visti valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.
Articolo 9 quinquies
Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS
1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità (“autorità designata per il VIS”) incaricata della verifica manuale e delle misure conseguenti ai riscontri positivi a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii), lettere e), e f) e lettera g), punto ii). Gli Stati membri possono designare più di un’autorità quale autorità designata per il VIS. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA il nome dell’autorità designata per il VIS a norma del presente paragrafo.
Qualora l’autorità designata per il VIS sia l’ufficio SIRENE, gli Stati membri stanziano risorse aggiuntive sufficienti per consentire all’ l’ufficio SIRENE di svolgere i compiti affidati all’autorità designata per il VIS ai sensi del presente regolamento.
2. L’autorità designata per il VIS è operativa almeno durante il normale orario di lavoro. Essa ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda e a quelli presenti nel SIS, nell’ECRIS-TCN, ai dati Europol o nella banca dati TDAWN che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’articolo 9 octies.