Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 27Fedlex · Progetto
13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/37
5. Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull’età di una persona o su informazioni che rivelino il colore della pelle, la razza, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di una persona.
6. L’unità centrale ETIAS, previa consultazione della commissione di esame VIS, definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici.
Articolo 9 duodecies
Commissione di esame VIS
1. È istituita, nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Essa è composta da un rappresentante dell’autorità centrale competente per i visi di ciascuno Stato membro, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol.
2. L’unità centrale ETIAS consulta la commissione di esame VIS sulla definizione, lo stabilimento, la valutazione preliminare, l’attuazione, la valutazione a posteriori, la revisione e l’eliminazione degli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies.
3. La commissione di esame VIS formula pareri, orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi ai fini di cui al paragrafo 2. Quando formula raccomandazioni, la commissione di esame VIS tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS.
4. La commissione di esame VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. I costi e l’organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
5. La commissione di esame VIS può consultare la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
6. In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.
Articolo 9 terdecies
Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS
1. È istituita una commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS indipendente con funzione consultiva e di valutazione. Ferme restando le rispettive competenze e la loro indipendenza, essa è composta dal responsabile dei diritti fondamentali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del forum consultivo sui diritti fondamentali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del Garante europeo della protezione dei dati, da un rappresentante del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e da un rappresentante dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.
2. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS effettua valutazioni periodiche e formula raccomandazioni per la commissione di esame VIS sull’impatto sui diritti fondamentali del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 9 undecies, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS coadiuva inoltre la commissione di esame VIS nell’esecuzione dei suoi compiti quando quest’ultima la consulta su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS ha accesso alle verifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240.