Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/35
3. In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii) del presente regolamento, l’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda adotta conseguentemente adeguate misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1862.
Articolo 9 octies
Misure conseguenti a determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS
1. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e) o f), o all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), punto ii), l’autorità designata per il VIS adotta, se necessario, adeguate misure conseguenti. A tal fine, consulta, ove opportuno, l’ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che tratta la domanda, Europol o l’autorità centrale dello Stato membro di condanna designata in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio *.
2. L’autorità designata per il VIS trasmette all’autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.
3. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, se la condanna è stata pronunciata prima dell’entrata in funzione di ECRIS-TCN a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/816, nel parere motivato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità designata per il VIS non tiene conto delle condanne per reati di terrorismo pronunciate oltre 25 anni prima della data di presentazione della domanda di visto o di condanne per altri reati gravi pronunciate oltre 15 anni prima della data di presentazione della domanda di visto.
4. Qualora un riscontro positivo verificato manualmente dall’autorità designata per il VIS riguardi i dati Europol di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera f), l’autorità designata per il VIS richiede senza indugio il parere di Europol onde espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, l’autorità designata per il VIS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punti 4, 5 e 6. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. In mancanza di una risposta da parte di Europol entro tale termine, si presume che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.
5. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del presente regolamento, e previa consultazione dell’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, l’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda trasmette all’autorità centrale competente per i visti responsabile del trattamento della domanda di visto un parere motivato sull’eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l’esame della domanda di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.
6. Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che lo renda accessibile solo all’autorità designata per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies dello Stato membro che tratta la domanda e all’autorità centrale competente per i visti del medesimo Stato membro.
7. L’autorità designata per il VIS trasmette il parere motivato all’autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), il termine per trasmettere il parere motivato è di 10 giorni di calendario. In mancanza della trasmissione da parte dell’autorità designata per il VIS del parere motivato entro tale termine, si presume che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.
Articolo 9 nonies
Attuazione e manuale
1. Ai fini dell’attuazione degli articoli da 9 bis a 9 octies, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui ai detti articoli.
2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni.