Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
6. Per quanto riguarda le banche l’SLTD dell’Interpol e il TDAWN dell’Interpol, le interrogazioni o le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. Se il requisito di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.
7. Per quanto riguarda i dati Europol il trattamento automatizzato riceve l’opportuna comunicazione conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.
8. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione o banche dati di cui al paragrafo 3. Il manuale di cui all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.
9. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 4, lettera c), punto i), al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 4, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, agli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.
10. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettera c), punto ii), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS si limita a indicare, nel fascicolo relativo alla domanda, che sono necessarie ulteriori verifiche.
In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6.
In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punto 4.
11. Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi indica che è necessaria un’ulteriore verifica.
12. Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell’elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.
13. Il VIS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettere a), a bis), g), h), j), k) e l), con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies.
Articolo 9 ter
Norme specifiche per i familiari di cittadini Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione
1. Per quanto riguarda un cittadino di un paese terzo che è familiari di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, le interrogazioni automatizzate di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di tale cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE.
2. Il VIS non verifica:
a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite
consultazione dell’EES;
b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac.