Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
iii) è aggiunta la lettera seguente:
«n) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio * o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra.
_____________
* Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).»;
b) i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. immagine del volto del richiedente, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009, con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;
6. impronte digitali del richiedente, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009;
7. scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio.»;
c) sono aggiunti i seguenti commi:
«Il richiedente indica l’attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 48 bis per stabilire l’elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative).»;
11) sono inseriti i nuovi articoli seguenti:
«Articolo 9 bis
Interrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati
1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Quando viene creato un fascicolo relativo alla domanda, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all’articolo 5 bis del presente regolamento, e restituisce i risultati. Se dalla ricerca risulta che il documento di viaggio non è riconosciuto da uno o più Stati membri, si applica l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 in caso di rilascio di un visto.
3. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 e ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del presente regolamento, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 9, punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:
a) nel sistema di informazione Schengen (SIS);
b) nell’EES;
c) nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l’elenco di controllo ETIAS di
cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 (elenco di controllo ETIAS);
d) nell’Eurodac;
e) nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN);