Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
3. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all’anno. I costi e l’organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le sue riunioni si svolgono nei locali dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il segretariato delle sue riunioni è assicurato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In occasione della sua prima riunione, la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.
4. Un rappresentante della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS è invitato a partecipare alle riunioni della commissione di esame VIS con funzione consultiva. I membri della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS hanno accesso alle informazioni e ai fascicoli della commissione di esame VIS.
5. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS redige una relazione annuale. La relazione deve essere messa a disposizione del pubblico.
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* Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).»;
12) all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) territorio all’interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 810/2009;»;
13) l’articolo 11 è soppresso;
14) l’articolo 12, paragrafo 2, è così modificato:
a) alla lettera a), è inserito il punto seguente:
«ii bis) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;»;
b) è inserito il comma seguente:
«Nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto corrisponde alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme di rifiuto che figura nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.»;
15) all’articolo 13, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto e delle relative motivazioni. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail conformemente all’articolo 16.»;
16) l’articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni. La consultazione del VIS da parte dell’autorità competente per i visti consente di stabilire:
a) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto; e
b) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.»;
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) tipo e numero del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;