Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

Articolo 9 decies

Responsabilità di Europol

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 undecies

Indicatori di rischio specifici

1. Gli indicatori di rischio specifici sono applicati come un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto, in conformità dell’articolo 9 bis, paragrafo 13, del presente regolamento, dei dati registrati in un fascicolo relativo alla domanda del VIS con indicatori di rischio specifici stabiliti dall’unità centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all’alto rischio epidemico. L’unità centrale ETIAS registra nel VIS gli indicatori di rischio specifici.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico in base a:

a) statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno

specifico gruppo di titolari di visto;

b) statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto

dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;

c) statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni

raccolte tramite il modulo di domanda e titolari di visto fuoritermine o respingimenti;

d) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di

rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati da uno Stato membro;

e) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi

anormali di soggiorni fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto in uno Stato membro;

f) informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza

epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare i rischi, come definiti nel presente regolamento e nell’atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

I rischi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

4. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l’unità centrale ETIAS stabilisce una serie di indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:

a) fascia di età, sesso, cittadinanza;

b) paese e città di residenza;

c) lo Stato membro o Stati membri di destinazione;

d) lo Stato membro del primo ingresso;

e) scopo del viaggio;

f) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).