Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
b) il numero dei visti C per soggiorni di breve durata richiesti (e divisi per scopo principale del viaggio); il numero dei
visti C rilasciati, divisi per un ingresso, due ingressi o ingressi multipli e questi ultimi divisi per la durata di validità (sei mesi o inferiore, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni); il numero dei visti con validità territoriale limitata (VTL) rilasciati; il numero dei visti C rifiutati.
Le statistiche quotidiane sono conservate nell’archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.
5. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:
a) il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati;
b) il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e rinnovati.
6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti in una relazione annuale per l’anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per località e Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità di controllo.
7. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione della politica comune dei visti o della politica in materia di migrazione e asilo, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.
Articolo 45 ter
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità considerata titolare del trattamento di cui all’articolo 29, paragrafo 4.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, che hanno accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati nel VIS e l’autorità designata per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies, paragrafo 1, e all’articolo 22 ter, paragrafo 14.
Tre mesi dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio *, eu-LISA pubblica un elenco consolidato di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio ogni modifica relativa alle autorità comunicate. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. eu-LISA mantiene una versione continuamente aggiornata dell’elenco consolidato nel suo sito web pubblico che contiene tali informazioni.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies e comunicano senza indugio ogni relativa modifica.
4. La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se sono modificate, la Commissione pubblica una volta all’anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.
Articolo 45 quater
Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori
1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto o per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.