Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/77
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:
1) l’articolo 8, paragrafo 3, è così modificato:
a) è inserita la lettera seguente:
«b ter) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del VIS, conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.
Qualora la verifica dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o la verifica e dell’autenticità e validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento;»;
b) le lettere da c) a f) sono soppresse.
2) all’allegato VII, il punto 6. è sostituito dal seguente:
«6. Minori
6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o non accompagnati. I
minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.
6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale o della tutela
legale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.
6.3. In caso di minori che viaggiano non accompagnati, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche
approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti.
6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la
Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tali punti di contatto nazionali.
6.5. In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, le guardie di frontiera ricorrono
all’elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.
6.6. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che verificano i dati biometrici dei minori o
utilizzano tali dati per identificare un minore siano specificamente formate per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se il minore è accompagnato da un genitore o da un tutore legale, tale persona è presente al momento della verifica dei dati biometrici o del loro utilizzo a fini di identificazione. Non è esercitata alcuna forza. Gli Stati membri provvedono, ove necessario, affinché le infrastrutture ai valichi di frontiera siano adattate all’uso di dati biometrici dei minori.».