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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/75

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) persone che devono comparire in qualità di testimoni dinanzi a corti e tribunali internazionali nel territorio degli Stati membri e la cui presenza di persona per presentare una domanda le metterebbe in grave pericolo.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«7 bis. I richiedenti di cui al paragrafo 7, lettere c), d) ed e), possono anche essere esentati dal rilevamento sul posto dell’immagine del volto al momento della presentazione della domanda.

7 ter. In casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l’inserimento nel VIS dell’immagine del volto rilevata sul posto, l’immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Documents - documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). Prima dell’estrazione dei dati dal chip, l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici o per indisponibilità di certificati validi. In tali casi l’immagine del volto è inserita nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS a norma dell’articolo 9 del regolamento VIS unicamente previa verifica elettronica che l’immagine del volto registrata nel chip dell’eMRTD corrisponda all’immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.»;

e) il paragrafo 8 è soppresso;

3) l’articolo 21 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Allo scopo di valutare le condizioni d’ingresso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali tengono conto, se del caso, del risultato delle verifiche dei riscontri positivi effettuate a norma dell’articolo 9 quater del regolamento VIS o del parere motivato fornito in conformità degli articoli 9 sexies e 9 octies di tale regolamento dall’autorità designata per il VIS, come identificata all’articolo 4, punto 3 ter, del regolamento VIS, o dall’unità nazionale ETIAS di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio *.

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso di domande per le quali l’autorità designata per il VIS o l’unità nazionale ETIAS hanno fornito un parere motivato, le autorità centrali sono abilitate a decidere autonomamente sulla domanda ovvero, previo esame del parere motivato, comunicano al consolato responsabile del trattamento della domanda che si oppongono al rilascio del visto.

3 ter. Allo scopo di valutare le condizioni d’ingresso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali, in presenza di un collegamento rosso a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio **, esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto.

3 quater. I riscontri positivi rispetto agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento VIS conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 13, di tale regolamento sono presi in considerazione durante l’esame della domanda di visto. In nessun caso il consolato o le autorità centrali adottano una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. Il consolato o le autorità centrali valutano individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico.

_____________

* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/ 2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). ** Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;