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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/73

c) il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14

anni;

d) il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies,

paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori;

e) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. a Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

5. Tre anni dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. La valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e ai costi sostenuti, determina se i principi di base permangono validi, esamina l’impatto sui diritti fondamentali e valuta l’applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, il ricorso fatto alle disposizioni di cui all’articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future operazioni. Essa comprende inoltre un’analisi dettagliata dei dati forniti nelle relazioni annuali previste al paragrafo 4 del presente articolo, al fine di valutare l’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, nonché una valutazione volta a stabilire se l’interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS abbia contribuito a sostenere l’obiettivo di valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

_____________

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le

regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1) l’articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. All’atto della presentazione della domanda, i richiedenti, ove richiesto a norma dell’articolo 13, si presentano di persona per fornire le loro impronte digitali o l’immagine del loro volto. Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all’articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) consente che l’immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all’articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;»;