Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/74 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
ii) è inserito il comma seguente:
«Fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, gli Stati membri possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 a ogni domanda.»;
2) l’articolo 13 è così modificato:
a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un’immagine del volto e le impronte delle dieci dita del richiedente, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
2. Il richiedente che introduce la prima domanda, e successivamente almeno ogni 59 mesi, deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:
a) un’immagine del volto rilevata sul posto al momento della domanda;
b) le impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.
2 bis. Le immagini del volto e impronte digitali di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono rilevate al solo scopo di registrarle nel VIS conformemente all’articolo 9, punti 5 e 6 del regolamento VIS e nei sistemi nazionali per il trattamento dei visti.
3. Se le impronte digitali e un’immagine del volto di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell’ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali dati sono copiati nella domanda successiva.
Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali e l’immagine del volto di tale richiedente entro il termine di cui al primo comma.
Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.
4. L’immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e da una qualità sufficiente per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato. I requisiti tecnici dell’immagine del volto del richiedente di cui al paragrafo 2 sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, 8a edizione, dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis All’atto del rilevamento degli identificatori biometrici dei minori sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il personale addetto al rilevamento degli identificatori biometrici dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
b) i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento degli identificatori biometrici;
c) per il rilevamento degli identificatori biometrici non è esercitata alcuna forza.»;
c) il paragrafo 7 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) minori di età inferiore ai sei anni e persone di età superiore ai 75 anni;»;