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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/76 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consolato o le autorità centrali verificano, sulla base delle informazioni ottenute dall’EES, conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio *, se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.

_____________

* Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis) I consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell’identità dei minori e al legame con la persona o le persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale al fine di prevenire la tratta di minori.»;

4) all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iv):

«iv) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS;»;

5) all’articolo 35 è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Ai cittadini di paesi terzi per i quali non sono state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS non è, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.

Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera esterna un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).»;

6) all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 35, paragrafi da 3 a 5 bis.»;

7) all’articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il personale consolare e delle autorità centrali, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana e i diritti e principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L’interesse superiore del minore è considerato preminente.»;

8) l’articolo 46 è soppresso;

9) l’articolo 57 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione globale della sua applicazione. La valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti e dell’attuazione del presente regolamento.»;

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

10) all’allegato X, lettera C, lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— rispetti la dignità umana e l’integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale,

— rispetti le disposizioni inerenti al rilevamento degli identificatori biometrici di cui all’articolo 13, e»;

11) l’allegato XII è soppresso.