Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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Art. 108c cpv. 3

L’art. 108c LStrI disciplina i compiti dell’unità nazionale ETIAS. Questa disposizione è già stata approvata dal Parlamento durante la sessione autunnale 2020. In questa sede va precisato un nuovo compito legato alle attività in caso di riscontri positivi delle ricerche automatiche con l’elenco di controllo ETIAS. A tal fine è creato un nuovo capoverso 3. L’unità nazionale ETIAS è incaricata di verificare tali riscontri e fornire una valutazione dal punto di vista della sicurezza alle autorità competenti per decidere nel quadro delle procedure connesse all’entrata e al soggiorno in Svizzera. Nel caso di domande di visti per soggiorni di breve durata, occorre informare la SEM in quanto autorità centrale competente in materia di visti (art. 9quinquiespar. 3 del regolamento (UE) 2021/1134). Nel caso di domande di visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno, le autorità da informare sono le autorità cantonali, la SEM o il DFAE, a seconda dei casi (art. 22terpar. 15 del regolamento (UE) 2021/1134). In presenza di riscontri positivi scorretti, i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 108e cpv. 2 lett. d ed e

L’art. 108e LStrI disciplina gli accessi al sistema ETIAS.

Le vigenti lettere a e b del capoverso 2 sono previste unicamente nell’ambito della verifica della validità di un’autorizzazione ai viaggi e del controllo alle frontiere. Con la revisione del regolamento VIS, occorre prevedere degli accessi ai fini della verifica dei riscontri positivi risultanti dal confronto automatico delle banche dati avviato nel quadro dell’interoperabilità.

Va pertanto creato un accesso per l’esame delle domande di visti e per le pertinenti decisioni, conformemente al codice dei visti (lett. d). Va inoltre creato un accesso per la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità di migrazione cantonali e comunali ai fini dell’esame delle condizioni per l’entrata e il soggiorno di cittadini di Stati terzi e le pertinenti decisioni (lett. e). Ciò riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Questi accessi consentono un controllo del fascicolo ETIAS nell’ambito dei riscontri positivi pervenuti alle autorità.

2.7.1.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto IOP77

Il progetto Interoperabilità è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021. Il regolamento (UE) 2021/1134 implica un adeguamento di questo progetto poiché include nell’interoperabilità ora anche le domande di visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno, nonché i dati personali talvolta sensibili dei richiedenti.

Art. 109a cpv. 1bis

Questo capoverso, nel quadro del progetto interoperabilità, precisa quali dati del C-VIS sono registrati pure nel CIR; esso deve essere completato di modo che menzioni anche i dati relativi all’identità dei richiedenti un titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno qui elencati sono quelli menzionati nel regolamento (UE) 2021/1134 (cfr. n. 2.6.3).

Art. 110 cpv. 1, nota a piè di pagina

Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) di cui nei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è menzionato all’articolo 110 LStrI. Occorre aggiornare la nota a piè di pagina del regolamento 2019/817, modificata dal regolamento (UE) 2021/1134. Ora, i dati biometrici dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o dei titolari di un permesso di soggiorno saranno anch’essi oggetto di ricerche e integrati nel sBMS. Il regolamento 2019/818 non è sottoposto a una revisione pertinente per la Svizzera nel quadro dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen, ragione per cui la relativa nota a piè di pagina non è modificata.

Il CIR conterrà d’ora in avanti i dati dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno (art. 110a LStrI). La nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/817 prevista all’articolo 110a LStrI rinvia a quella dell’articolo 110 cpv. 1, ragione per cui questa disposizione non deve più essere modificata. L’articolo 110a subisce tuttavia una modifica materiale nel quadro del recepimento e dell’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134 per quanto riguarda i dati che devono ora essere inseriti nel C-VIS.

Art. 110c cpv. 1 lett. d

L’articolo 110c capoverso 1 definisce le autorità abilitate a consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR al fine di individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi. La lettera c, già prevista e adottata nel quadro del progetto interoperabilità, menziona le autorità competenti in materia di visti, nel caso in cui viene creato un collegamento con un fascicolo del C-VIS. Occorre aggiungere un nuovo accesso al CIR per le autorità competenti per il rilascio di titoli di soggiorno o carte di legittimazione (lett. d). La SEM, il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra nonché le autorità di migrazione cantonali competenti potranno dunque accedere al CIR se sussiste un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS.

L’articolo 110c capoverso 2 prevede che queste autorità possano consultare i dati e i riferimenti conservati nel CIR a condizione che abbiano accesso all’EES, al C-VIS, a Eurodac o al SIS. Un accesso al N-SIS per la SEM e le autorità competenti in materia di visti è già previsto nella LSIP. Per queste autorità sarà dunque possibile accedere al SIS. Occorre tuttavia prevedere un nuovo accesso al N-SIS per le autorità competenti del DFAE (cfr. adeguamento della LSIP).

Queste autorità, d’altronde, devono pure poter accedere al MID, che contiene i diversi collegamenti tra sistemi Schengen relativi alle medesime identità. Il progetto Interoperabilità non deve essere modificato in tal senso. L’articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle diverse identità nel MID) rinvia alle autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 LStrI, che in futuro avranno dunque pure accesso al MID.

77 LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (Sviluppi dell’acquis di Schengen) del 2 settembre 2020, FF 2021 674.