Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine
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2.7.1.5 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto SIS78
Il progetto di recepimento del regolamento SIS è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 ed entrerà in vigore presumibilmente nel dicembre 2021.
Art. 68a cpv. 2, nota a piè di pagina
L’articolo 68a capoverso 2 contiene un rinvio al regolamento (UE) 2018/1861, che è modificato dal presente regolamento (UE) 2021/1134. Occorre dunque adeguare la relativa nota a piè di pagina.
2.7.2 Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)
Art. 15a Trasmissione di dati al C-VIS
La LSISA viene modificata affinché, in applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, i dati determinanti siano automaticamente trasmessi al C-VIS (cpv. 1). In tal modo, le autorità possono trasmettere i dati relativi al titolo di soggiorno, compresi eventualmente i dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto), se previsto dal diritto nazionale. Si tratta esclusivamente di dati d’identità e dati relativi a decisioni concernenti un permesso di soggiorno e i pertinenti titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi (B, L, C, Ci). Il Consiglio federale è inoltre incaricato di definire i dati che saranno trasmessi nel caso del deposito di una domanda di permesso di breve durata, di dimora o di domicilio e del rilascio di un titolo di soggiorno (cpv. 2).
2.7.3 Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione (LSIP)
Art. 16 cpv. 5 lett. ebis
L’articolo 16 LSIP costituisce la base legale formale per il N-SIS. Al fine di permettere al protocollo del DFAE e alla missione svizzera a Ginevra di accedere al sistema nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione va aggiunta una nuova lettera al capoverso 5. Tale accesso mira a consentire le verifiche manuali richieste nel caso in cui il richiedente è segnalato nel SIS.
Questo adeguamento si fonda sulla versione riveduta della LSIP nel quadro del recepimento dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/186279. Il progetto è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 ed entrerà in vigore nel dicembre 2021.
Art. 16a cpv. 1, nota a piè di pagina
L’articolo 16a LSIP è stato emanato nel quadro del progetto Interoperabilità e approvato dal Parlamento nella primavera 202180. Il sBMS previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 vi è definito, come è il caso all’articolo 110 cpv. 1 LStrI. Occorre aggiornare la nota a piè di pagina inserita dopo il rimando al regolamento 2019/817, modificata dal presente regolamento (UE) 2021/1134.
2.8 Ripercussioni del regolamento VIS e dell’atto normativo di attuazione
2.8.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Costi del progetto informatico SEM
Il credito d’impegno per l’attuazione di Schengen/Dublino nella SEM (CI III) per il periodo 2018–2021 ammontava in totale a 37 milioni di franchi. A causa di ritardi da parte dell’UE, finora non è stato possibile portare avanti tutti i progetti parziali come previsto e pertanto l’attuazione si estenderà probabilmente fino al 2025.
Il CI III comprende pure 5,9 milioni di franchi per i presenti sviluppi dei regolamenti VIS. Il progetto è in fase di inizializzazione e il relativo studio ha potuto essere concluso nel maggio 2021. Le attuali stime mostrano che i costi aumenteranno, raggiungendo presumibilmente circa 18 milioni di franchi. Questo aumento è dovuto al fatto che al momento del calcolo del credito d’impegno nell’autunno 2016 numerosi fattori erano ancora ignoti. In particolare la nuova piattaforma di interoperabilità Schengen pone nuove esigenze per i singoli sistemi che cinque anni fa non erano ancora prevedibili.
Costi del progetto informatico ORDIPRO
Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie degli adeguamenti del sistema ORDIPRO, da una prima stima risultano costi per l’informatica compresi tra 200 000 e 350 000 franchi. Questi adeguamenti saranno realizzati nel quadro delle risorse già esistenti.
Ripercussioni sull’effettivo del personale per la SEM
Nuova autorità designata per il VIS o autorità nazionale VIS
La SEM si vedrà attribuiti nuovi compiti in quanto autorità designata per il VIS che in determinati casi deve procedere a verifiche manuali se risultano riscontri positivi con le banche dati di polizia (cfr. commenti all’art. 109ebisLStrI). La verifica delle segnalazioni SIS ai fini del ritorno o del respingimento e divieto di soggiorno, oppure a causa di un documento di viaggio abusivo o ricercato, rimane tuttavia di competenza delle autorità preposte alle procedure di rilascio dei visti o dei permessi di soggiorno. In caso di segnalazione nel SIS, vi saranno scambi di informazioni supplementari tramite l’ufficio SIRENE di fedpol. I nuovi compiti per l’unità VIS designata
78 FF 2020 8813
79 FF 2020 8813
80 FF 2021 674