Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine

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contenzioso tra locatori e conduttori probabilmente in modo considerevole. Il motivo di rifiuto introdotto all’articolo 262 capoverso 4 lettera d non è opportuno e non semplifica la già difficile presentazione delle prove circa l’intenzione del conduttore di sublocare l’oggetto locato a tempo indeterminato. L’articolo 262 capoverso 4 lettera d è un inasprimento inutile e si allontana dalla prassi coerente e adeguata ai singoli casi del Tribunale federale. Vista l’assenza di un bisogno di protezione in tal senso da parte del locatore e considerato l’indebolimento della certezza del diritto, un cambio di paradigma non è indicato. L’elenco esaustivo di motivi di rifiuto della legge in vigore deve permanere, senza essere aperto ad altri motivi. Parallelamente, rimuovere i motivi di rifiuto dalla norma ridurrebbe sensibilmente la protezione dei conduttori e aumenterebbe in maniera evidente l’incertezza del diritto nonché incrementerebbe il numero di potenziali controversie tra conduttori e locatori. Sulla base di ciò, la proposta della minoranza II è respinta.

SG: l’elenco non esaustivo dei motivi di rifiuto indebolisce la certezza del diritto, in quanto il conduttore non può stimare la probabilità che la sua richiesta venga approvata. D’altro canto, nessuna delle parti può essere certa che il motivo di rifiuto presentato sia legale, e questa situazione giuridica può dare luogo a numerosi contenziosi.

VD: anche se il consenso scritto del locatore è già richiesto nel Cantone in virtù delle «règles et usages locatifs vaudois», il cui conferimento dell’obbligatorietà generale è stato approvato dalla Confederazione, il progetto contiene inoltre un elenco non esaustivo di motivi per i quali la sublocazione può essere rifiutata. Per quanto riguarda la limitazione temporale, il Consiglio di Stato predilige la soluzione prevista dalle «dispositions paritaires romandes» applicate nel Cantone, in virtù della quale il locatore può respingere una sublocazione a tempo indeterminato solo se si tratta dell’intera cosa locata.

GE: il consenso del locatore è fondamentale per poter esercitare la sublocazione. I conduttori principali sono tenuti a conoscere in modo astratto le condizioni imposte dalle disposizioni in materia. Di conseguenza, è opportuno sancire nella legge i motivi per rifiutare il consenso alla sublocazione esplicitamente e con precisione. L’adeguamento a sviluppi futuri può essere garantito dall’interpretazione delle lettere b e

c. Si auspica di mantenere la formulazione «Il locatore può negare il consenso soltanto se: (…)» attualmente in vigore. L’uso personale dell’abitazione è messo in discussione solo se a essere sublocata è l’intera abitazione. Se la sublocazione interessa solo una parte, il locatore non viene «privato» del partner contrattuale da lui scelto. Inoltre, le sublocazioni parziali danno una certa garanzia al locatore principale circa il pagamento della pigione e lo stato dell’abitazione. Di conseguenza, fissare un limite temporale per la sublocazione è giustificato solo per la sublocazione totale. Due anni possono essere troppo pochi se il conduttore principale si trova in un certo numero di situazioni personali. La formulazione della minoranza I può essere interessante, ma lascia ai tribunali il compito di decidere in quali casi è evidente che il conduttore principale tornerà nell’abitazione. Per quanto riguarda il testo della lettera d è consigliato di renderlo valido esclusivamente per la sublocazione di abitazioni intere.

ZG: per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il rifiuto al consenso dev’essere emesso per iscritto. Sancire nella legge i motivi per rifiutare il consenso contribuisce alla certezza del diritto. Per questo motivo il Cantone si oppone alla proposta della minoranza I nel caso in cui dovesse prevalere. L’articolo 262 capoverso 4 lettera d CO è respinto, in quanto esclude la sublocazione a tempo indeterminato; tale limitazione infatti è considerata eccessiva nel caso delle singole stanze e in questo modo si ostacolerebbero numerose forme di coabitazione. Sarebbe invece ipotizzabile una formulazione limitata alle abitazioni intere.

GR: in quanto nella disposizione sono elencati solo degli esempi, in linea di principio il locatore può respingere tutte le richieste di sublocazione. La giurisprudenza dovrebbe aggiungere altri motivi e chiarire se è possibile rifiutare anche senza motivo. La disposizione è mal concepita e non ha senso. Per essere eventualmente accettato, il capoverso 4 dovrebbe essere impostato come un elenco negativo esaustivo. Il locatore deve potersi rifiutare solo in presenza dei motivi di cui alle lettere a–d della proposta.

5.1.1.5.2 Partiti rappresentati nell’Assemblea federale

PLR: attualmente i locatori incidono poco sulla scelta del subconduttore e questa situazione, a partire da una certa durata, può limitare considerevolmente il diritto di proprietà. A partire da quando si deve presupporre una sublocazione cosiddetta eterna non è chiaro. In questo contesto, il potenziale di abuso è notevole. Vista la poca chiarezza della disposizione, il locatore fatica a tutelarsi da una situazione di sublocazione abusiva. Il limite di due anni proposto per la durata della sublocazione aiuterebbe a rendere la situazione più chiara, e il lasso di tempo suggerito è adeguato. Nei casi legittimati il conduttore ha modo di