Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine

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ricorrere alla sublocazione per non dover disdire il contratto di locazione. Anche per il locatore due anni sono una durata accettabile; una volta trascorsi, locatore e conduttore possono decidere in comune accordo di prolungare la sublocazione.

Alleanza del Centro: tra la proposta maggioritaria e quella della minoranza II è preferibile quella della minoranza II. Stralciando la menzione esplicita dei motivi di rifiuto si dà luogo a un cambio di paradigma a seguito del quale una sublocazione potrebbe anche essere fondamentalmente rifiutata.

UDC: la forma scritta obbligatoria per il consenso del locatore e la richiesta di sublocazione presentata dal conduttore, le indicazioni previste per quest’ultima, nonché l’ampliamento dei motivi di rifiuto pongono requisiti precisi da soddisfare per ottenere l’autorizzazione a sublocare. La proposta della minoranza II è accolta favorevolmente.

PES: la durata di due anni è decisamente troppo breve. Per esempio, non è raro che i soggiorni all’estero di ricercatori, professori, collaboratori presso aziende internazionali o delegati di agenzie per lo sviluppo si estendano su un periodo più lungo. In questo modo non potrebbero ricorrere alla sublocazione né tornare nell’abitazione una volta di ritorno. La formula «in particolare» lascia spazio a tutti i possibili motivi, in quanto non ne esclude nessuno. C’è bisogno di una formulazione chiara nella quale si espliciti in quali casi è possibile rifiutare il consenso. La proposta della minoranza I è accolta con favore.

PSS: fondamentalmente il PSS si oppone alla proposta di inasprire i motivi consentiti per la sublocazione. Al fine di garantire la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte occorre almeno che i motivi di rifiuto siano sanciti dalla legge nella loro totalità. Un elenco a titolo esemplificativo lascia i locatori liberi di rifiutare a loro completa discrezione. Di conseguenza, il partito postula che il capoverso in questione sia modificato come proposto dalla minoranza I. Secondo il PSS introdurre una norma secondo cui la sublocazione è definita come abusiva non appena è prevista per oltre due anni è sinonimo di arbitrarietà e rigidità. Al limite si potrebbe sancire nella legge che una situazione è abusiva quando il conduttore evidentemente non intende tornare nell’oggetto locato. La limitazione dovrebbe però essere applicata solo alle abitazioni. Pertanto, il partito chiede di procedere come proposto dalla minoranza I.

5.1.1.5.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS: la proposta maggioritaria concernente l’articolo 262 capoverso 4 lettera d CO, in virtù della quale il conduttore ha diritto di sublocare per soli due anni, può essere sostenuta.

UCS: la durata della sublocazione pari a due anni di cui all’articolo 262 capoverso 4 lettera d CO è considerata troppo breve dalla maggior parte delle città membro, sia nell’ottica dei conduttori che dal punto di vista dei subconduttori. Al contrario, alcune città auspicano un ulteriore inasprimento. La durata della sublocazione prevista dall’articolo 262 capoverso 4 lettera d CO dovrebbe poter essere ridotta a un anno se impedisce l’attuazione delle norme locative per le abitazioni sancite dal diritto cantonale o comunale per le abitazioni di utilità pubblica.

5.1.1.5.4 Associazioni mantello nazionali dell’economia

USS: il diritto generale di rifiuto di cui gode il locatore se la sublocazione dura più di due anni è troppo rigido e il termine è troppo breve.

5.1.1.5.5 Altre organizzazioni interessate

HEV: limitare la sublocazione a due anni dovrebbe garantire che il conduttore non abusi del suo diritto a sublocare sancito dalla legge. La disposizione attuale si fonda su motivi di politica sociale: durante un’assenza temporanea il conduttore deve poter sublocare l’abitazione a terzi fino al suo ritorno, in modo da non dover recedere dal contratto. Analogamente, quando l’abitazione diventa troppo grande a causa di cambiamenti strutturali al nucleo familiare, il conduttore deve poter ricorrere a un subconduttore che lo aiuti a pagare la pigione. La prassi ha dimostrato che di fatto i conduttori sublocano il loro oggetto a terzi in forma permanente. Sancendo per legge una durata massima di due anni, è chiaro sin dal principio che la sublocazione non può durare oltre. La sublocazione permanente non è consentita nemmeno dal diritto vigente, ma non è chiaro a partire da quando è considerata troppo lunga. Oggi è difficile dimostrare che si tratta di una sublocazione eccessiva. Inoltre, la HEV fa riferimento all’articolo 22 del contratto-quadro di locazione del Cantone di Vaud, secondo cui non è possibile sublocare in tutto la cosa per una durata indeterminata. Il termine di due anni è da considerarsi un limite: se le parti non pattuiscono altrimenti, vale sempre. Di conseguenza, questo termine massimo dev’essere rispettato anche nel caso di un contratto a tempo 30/59