Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine
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l’applicazione esplicita a questa pratica. La disdetta straordinaria non riguarda più la violazione dell’obbligo di diligenza, un concetto ampio, bensì il realizzarsi di uno dei motivi di rifiuto al consenso in virtù dell’articolo 262 capoverso 4 PP. Non è giustificato che, dopo un preavviso di 30 giorni, la scadenza del contratto sia fissata un giorno qualunque durante il mese come prevede l’articolo 262 capoverso 6 CO. La scadenza dovrebbe essere espressamente fissata nella legge per la fine di un mese secondo la formulazione usata comunemente, in virtù della quale il locatore può disdire il contratto per la fine di un mese rispettando un termine di preavviso di un numero minimo di giorni.
AG: il Cantone è contrario alla proposta della minoranza III.
5.1.1.7.2 Partiti rappresentati nell’Assemblea federale
Alleanza del Centro: attualmente il locatore non ha quasi modo di sanzionare una sublocazione abusiva. Introducendo la possibilità di una disdetta straordinaria del contratto, si può contribuire a risolvere questo problema.
PES: le disdette a breve termine hanno conseguenze drastiche sui conduttori. È assolutamente sproporzionato applicare la più dura sanzione prevista dal diritto in materia di locazione anche a seguito di un semplice vizio formale. Per questo motivo, la minoranza III è accolta con favore.
PSS: sarebbe spropositato sanzionare l’inosservanza di una prescrizione formale in modo così duro. Se ciò fosse inevitabile, si dovrebbe limitare il diritto straordinario di recedere dal contratto ai casi in cui il conduttore fornisce informazioni false, si rifiuta di rispondere alla richiesta di informazioni da parte del locatore, oppure se a livello materiale si tratta effettivamente di una sublocazione abusiva. Pertanto, il partito chiede di procedere come proposto dalla minoranza III.
5.1.1.7.3 Associazioni mantello nazionali dell’economia
USS: la USS respinge il termine di preavviso straordinario per la sublocazione a seguito di vizi formali, anche banali. Un preavviso di soli 30 giorni non può essere giustificato in nessun modo e darebbe luogo a gravi situazioni di emergenza.
5.1.1.7.4 Altre organizzazioni interessate
USPI: il capoverso contrasta efficacemente gli abusi e ha un effetto deterrente. Rendendo obbligatoria la diffida scritta preventiva, il conduttore può ripristinare la legalità.
SVIT: il capoverso garantisce che il comportamento illecito del conduttore non sia protetto. Sancire per legge i motivi di rifiuto aumenta la certezza del diritto, in quanto il locatore non deve più convalidare e dimostrare un rapporto di fiducia compromesso. La proposta della minoranza III è respinta, dato che i conduttori che agiscono illecitamente non avrebbero da temere nessuna sanzione. Con questa formulazione l’obbligo incontestabile di informare di cui al capoverso 3 sarebbe nuovamente annullato.
KGAST: la disposizione relativa alla disdetta dà alle parti la necessaria chiarezza. La proposta della minoranza III porta a uno status quo ed è pertanto respinta.
FRI: l’introduzione di un nuovo motivo per la disdetta straordinaria del contratto è accolta favorevolmente. Per chiarezza si propone che il contratto possa essere disdetto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Nel capoverso 6 è inoltre aggiunto il nuovo concetto di «dopo diffida scritta infruttuosa», ma non ne viene definita la portata. La FRI propone al CAG-N di chiarire la questione orientandosi all’attuale giurisprudenza del Tribunale federale in quest’ambito. L’organizzazione fa riferimento a una pubblicazione e riassume la giurisprudenza distinguendo tra due fattispecie: il conduttore che subloca nonostante il rifiuto giustificato del locatore e il conduttore che subloca senza aver chiesto il consenso del locatore e quest’ultimo lo scopre. La FRI illustra poi gli effetti giuridici per entrambi i casi.
CGI: l’esigenza della diffida scritta infruttuosa rischia di indebolire considerevolmente la protezione dagli abusi. Non appena il locatore scrive al conduttore, quest’ultimo può fornire le indicazioni richieste senza essere sanzionato per il mancato rispetto del requisito e ristabilire la legalità. Inoltre, il contenuto della diffida scritta non è abbastanza chiaro. La CGI ricorda che se un locatore non si attiene alle prescrizioni formali per determinate comunicazioni, esse sono considerate nulle e senza effetto. Non vi è motivo di tutelare il conduttore permettendogli di correggere il vizio in un secondo momento senza nessuna conseguenza. Per poter davvero tutelare efficacemente il locatore occorre stralciare le parole «dopo diffida scritta