Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

infruttuosa». La proposta della minoranza III protegge il conduttore ancora di più nei casi in cui egli non rispetta le condizioni di cui all’articolo 262 CO. La CGI non appoggia la minoranza III.

CATEF: nella pratica, in caso di informazioni false, di una sublocazione non conforme al permesso ottenuto o di una sublocazione completamente abusiva, il locatore potrà disdire anzitempo il contratto solo se dopo e nonostante apposita diffida dovesse dimostrare che il conduttore ha nuovamente contravvenuto ai suoi obblighi. Anche in caso di violazioni gravi il locatore non sarà nella situazione di poter dimostrare le violazioni legali e contrattuali del conduttore commesse dopo la ricezione della sua diffida. Appare quindi evidente che i casi di sanzione saranno molto limitati. Ciò urta il senso della giustizia. Secondo la CATEF è opportuno modificare il capoverso 6 come segue: «... Il locatore può procedere nei suoi confronti a scelta con una disdetta straordinaria per motivi molto gravi (art. 266g CO) o per violazione grave dell’obbligo di diligenza e riguardo (ex. art. 257f CO)». Stralciare la condizione della violazione dell’obbligo del consenso scritto per procedere ai sensi dell’articolo 257f CO, come richiesto dalla minoranza III, non si giustifica assolutamente, specie nella variante indicata dalla maggioranza. Se in caso di sublocazione senza il consenso scritto, nonostante apposita diffida scritta, il conduttore dovesse persistere, è evidente che non ci sarebbe più alcun spazio per la scusante dell’ignoranza del diritto.

ASLOCA/MV, ASI-SSI, MVD: le organizzazioni ASLOCA/MV, ASI-SSI e MVD si oppongono al capoverso 6. Attualmente la disdetta straordinaria è possibile solo in casi gravi di rottura di fiducia tra le parti, quando il conduttore non paga la pigione o in presenza di motivi gravi. L’assenza di un consenso scritto preventivo se tutte le altre condizioni legali sono rispettate non appare un motivo sufficientemente grave, che non pregiudica gli interessi economici del locatore (il conduttore principale rimane il debitore della pigione) né provoca danni all’oggetto locato. Si tratta di persone che nell’arco di poche settimane rischiano di perdere la loro abitazione per colpa di una semplice questione formale. La sanzione è dunque sproporzionata. Il termine giuridico «modifiche» è così poco chiaro che anche una modifica irrilevante potrebbe concludersi in una disdetta straordinaria. La digitalizzazione non giustifica l’introduzione di tale strumento.

HEV: la HEV respinge la minoranza III. La prassi in materia di sublocazione mostra che senza richiesta scritta o senza consenso scritto si riscontra un difetto di chiarezza nella presentazione delle prove e che i locatori non riescono a dimostrare gli abusi da parte dei loro conduttori. La diffida scritta richiesta per poter procedere con la disdetta straordinaria protegge i conduttori.

5.1.1.7.5 Partecipanti non interpellati ufficialmente

CP: il capoverso contrasta efficacemente gli abusi e ha un effetto deterrente. Rendendo obbligatoria la diffida scritta preventiva, il conduttore può ripristinare la legalità.

FER: per evitare che il consenso scritto preventivo del locatore sia raggirato, la FER ritiene necessario stralciare la menzione della disdetta scritta infruttuosa dal testo del capoverso 6. La proposta della minoranza III è respinta, in quanto contribuisce a tutelare ulteriormente il conduttore.

ASLOCA Broye vaudoise, ASLOCA Lausanne, ASLOCA Vevey, la Tour-de-Peilz et environs: le organizzazioni ASLOCA Broye vaudoise, ASLOCA Lausanne e ASLOCA Vevey, la Tour-de-Peilz et environs si oppongono al capoverso 6. Attualmente la disdetta straordinaria è possibile solo in casi gravi di rottura di fiducia tra le parti, quando il conduttore non paga la pigione o in presenza di motivi gravi. L’assenza di un consenso scritto preventivo se tutte le altre condizioni legali sono rispettate non appare un motivo sufficientemente grave, sicuramente non in grado di compromettere la fiducia contrattuale e che non giustifica la più severa sanzione prevista dal diritto in materia di locazione, ossia il termine del rapporto locativo con un preavviso molto breve. Si tratta di persone che nell’arco di poche settimane rischiano di perdere la loro abitazione per colpa di una semplice questione formale. La sanzione è dunque sproporzionata.

ASLOCA neuchâteloise, ASLOCA Vaud, MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau, MV RG Thun-Oberland: le associazioni ASLOCA neuchâteloise, ASLOCA Vaud, MVDF, MV BE, MV RG Emmental-Oberaargau e MV RG Thun-Oberland si oppongono al capoverso 6. Attualmente la disdetta straordinaria è possibile solo in casi gravi di rottura di fiducia tra le parti, quando il conduttore non paga la pigione o in presenza di motivi gravi. L’assenza di un consenso scritto preventivo se tutte le altre condizioni legali sono rispettate non appare un motivo sufficientemente grave, che non pregiudica gli interessi economici del locatore (il conduttore principale rimane il debitore della pigione) né provoca danni all’oggetto locato. Si tratta di persone che nell’arco di poche settimane rischiano di perdere la loro abitazione per colpa di un semplice questione formale. La sanzione è dunque sproporzionata. Il termine giuridico «modifiche» è