Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati

5.1.2.5 Articolo 291 capoverso 4 CO: subaffitto, minoranza I e minoranza II

5.1.2.5.1 Cantoni

ZH: il Cantone ritiene appropriato l’inasprimento delle norme riguardo alla limitazione temporale del subaffitto.

LU: la limitazione del subaffitto a due anni pare un motivo di rifiuto irrealistico. Oggigiorno questo tipo di contratti di affitto è utilizzato soprattutto nelle attività di ristorazione e nelle attività agricole. Di norma i contratti di affitto sono previsti per diversi anni e hanno una durata fissa, anche nell’ottica degli investimenti che gli affittuari devono effettuare.

GE: il Cantone rimanda agli argomenti esposti in merito all’articolo 262 capoverso 4 PP. Il Consiglio privilegia l’elenco limitativo, esaustivo e chiuso e supporta la formulazione in vigore. Rimanda inoltre agli argomenti esposti in merito all’articolo 262 capoverso 4 lettera d PP e raccomanda che il limite di due anni sia applicato esclusivamente al subaffitto dell’intero oggetto.

5.1.2.5.2 Partiti rappresentati nell’Assemblea federale

Alleanza del Centro: tra la proposta della maggioranza e quella della minoranza II il partito esprime una preferenza per la minoranza II. Stralciando i motivi di rifiuto definiti in modo esplicito si opererebbe un cambio di paradigma, che comporterebbe la possibilità, in linea di principio, anche di rifiutare una sublocazione.

5.1.2.5.3 Partecipanti non interpellati ufficialmente

GastroSuisse: le integrazioni rafforzano il potere negoziale del locatore a scapito del conduttore/affittuario. A urtare è soprattutto il fatto che il locatore può rifiutare il consenso «in particolare». Il testo agevola una lunga serie di motivi di rifiuto unilaterali e arbitrari nonostante il conduttore abbia per principio il diritto di sublocare. Affinché i motivi rientrino in un quadro giuridico concreto si raccomanda di sostituire il termine «in particolare» con «solo», come proposto dalla minoranza I. Poter rifiutare la sublocazione perché essa è prevista per oltre due anni è un limite eccessivo; si richiede pertanto lo stralcio dell’articolo 262 capoverso 4 lettera d CO e dell’articolo 291 capoverso 4 lettera d CO. Per i locatori di locali commerciali la sublocazione è spesso un modo di ridurre i danni. Molte aziende del settore della ristorazione, soprattutto durante la pandemia, hanno dovuto adeguare le loro capacità secondo le indicazioni del Consiglio federale o sono state obbligate a sospendere l’attività, sublocando temporaneamente il locale per un certo periodo. L’esigenza del consenso scritto del locatore e la comunicazione delle condizioni del contratto di sublocazione sono sufficienti. Eventualmente GastroSuisse consiglia di aumentare la durata massima della sublocazione da due a cinque anni. La possibilità di rifiutare una sublocazione inferiore a un mese consente al locatore di reagire ai costanti cambiamenti del conduttore ed evitare la sublocazione clandestina a scopi turistici.

5.1.2.6 Articolo 291 capoverso 6 CO: subaffitto e minoranza III

5.1.2.6.1 Cantoni

GE: il Cantone rimanda agli argomenti esposti in merito all’articolo 262 capoverso 6 CO. Il Consiglio propone un adeguamento sulla base della formulazione utilizzata di consueto, che prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la fine di un mese rispettando un preavviso minimo di un determinato numero di giorni.

5.1.2.6.2 Partecipanti non interpellati ufficialmente

GastroSuisse: adeguando gli articoli 262 capoverso 6 CO e 291 capoverso 6 CO come auspicato nel progetto, si renderà possibile recedere dal contratto per motivi irrisori senza ostacoli.

5.2 Pareri in dettaglio sul progetto 2: prescrizioni formali

5.2.1 Articolo 269d capoversi 4 e 5 CO in generale

5.2.1.1 Cantoni

ZH: gli allentamenti previsti per le prescrizioni formali sono una necessità reale.