Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/91: CO (diritto di locazione): attuazione delle iniziative parlamentari sul diritto di locazione · 59 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 44Fedlex · Rapporto sui risultati

5.2.3.4 Associazioni mantello nazionali dell’economia

USS: l’allentamento delle prescrizioni formali per la comunicazione degli aumenti delle pigioni nel quadro di un accordo sulle pigioni scalari è uno sgravio amministrativo unilaterale per il locatore al quale non viene fatta corrispondere alcuna facilitazione analoga a favore del conduttore.

5.2.3.5 Altre organizzazioni interessate

HEV: il capoverso 5 proposto per l’articolo 269d CO è respinto. La disposizione deve essere eventualmente modificata per far sì che gli aumenti di pigioni previsti in un accordo sulle pigioni scalari non necessitino di alcuna comunicazione da parte del locatore. Il Tribunale federale ha già adempiuto la richiesta avanzata dall’Iv. Pa., stabilendo che non è necessaria alcuna comunicazione successiva alle pigioni scalari già stabilite dalle parti nel contratto di locazione. Il capoverso 5 proposto non comporta dunque alcuna semplificazione formale rispetto al diritto vigente, anzi complica ulteriormente le formalità. La necessità della forma scritta prevista dalla disposizione potrebbe generare una notevole incertezza giuridica, poiché la nullità della comunicazione delle tappe degli aumenti scalari non influirebbe in alcun modo sulla validità giuridica della pigione scalare stabilita nel contratto e per l’accordo contrattuale stesso la legge non prevede alcuna prescrizione formale. Nella prassi odierna la comunicazione tra le parti non si effettua più via posta ma per via elettronica. L’introduzione di un nuovo obbligo di uso della forma scritta va quindi anche contro le esigenze della prassi.

CATEF: vista la giurisprudenza del Tribunale federale, l’obbligo dell’utilizzo del modulo ufficiale va assolutamente abolito. Si ritiene che debbano essere stralciate anche la necessità della comunicazione scritta e la disposizione dell’ordinanza in vigore, secondo cui la comunicazione dell’aumento deve essere inviata al più presto quattro mesi prima dell’entrata in vigore della nuova scalarità. Per l’articolo 269d capoverso 5 CO si propone la seguente formulazione: «Gli aumenti di pigione previsti da un contratto con pigione scalare entrano automaticamente in vigore nella data e per l’importo stabiliti dal contratto, senta obbligo di una preventiva comunicazione». Si propone inoltre la seguente formulazione per l’articolo 19 capoverso 2 OLAL: «Le pigioni scalari entrano automaticamente in vigore per importo e data, come da contratto, senza obbligo di un’apposita preventiva comunicazione al conduttore».

USPI: il capoverso 5 corregge a ragione l’articolo 19 capoverso 2 OLAL, visto che le pigioni scalari, eccezion fatta per la pigione iniziale, non possono essere contestate e che il Tribunale federale ha definito illegittima la disposizione di cui sopra. La disposizione apporta inoltre chiarezza e armonizza il diritto vigente, secondo il quale in alcuni Cantoni una copia delle pattuizioni di pigione vale come modulo legalmente sufficiente.

FRI: la formulazione proposta per l’integrazione dell’articolo 269d CO è rifiutata. Il Tribunale federale ha constatato che l’articolo 19 capoverso 2 OLAL si spinge al di là della legge. L’articolo 269c CO non prevede alcun obbligo di comunicazione anticipata degli aumenti di pigione. A titolo sussidiario rispetto alla rinuncia all’integrazione si propone la seguente formulazione per il capoverso 5: «Gli aumenti di pigione ai sensi dell’articolo 269c non richiedono alcuna comunicazione anticipata». Si raccomanda inoltre al Consiglio federale di stralciare il riferimento contenuto nell’OLAL alla comunicazione preventiva degli aumenti di pigione in caso di pigioni scalari.

CGI: il Tribunale federale ha constatato che la disposizione vigente dell’OLAL è contraria al diritto federale. Se la scala è prevista nel contratto di locazione non è necessaria alcuna comunicazione scritta. Si potrebbe semplicemente stralciare la disposizione. Non sono previste conseguenze in caso di mancata comunicazione scritta. Per motivi di certezza giuridica si potrebbe prevedere quanto segue: «Gli aumenti di pigione previsti in una pattuizione di pigioni ai sensi dell’articolo 269c CO non necessitano di comunicazioni specifiche».

SVIT: il Tribunale federale ha di fatto dato seguito all’esigenza di una semplificazione formale. Pertanto la richiesta dell’Iv. Pa. è obsoleta. La nuova disposizione introdurrebbe la necessità della forma scritta per qualcosa che è già stato stabilito nel contratto. Questo capoverso deve essere stralciato senza sostituzione, tenendo conto della giurisprudenza attuale.

AIS: il capoverso 5 proposto per l’articolo 269d CO è respinto, perlomeno in questa forma. In alternativa si propone la seguente formulazione: «Gli aumenti di pigione previsti in una pattuizione di pigioni scalari secondo l’articolo 269c non necessitano di alcuna comunicazione da parte del locatore».

SVR-ASM: poiché la scala pattuita per la pigione è già stabilita nel contratto di locazione di base, in questo ambito si può rinunciare all’obbligo del modulo.