Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/93: Revisione parziale della legge federale sulla protezione dell’ambiente · 45 pagine
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Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente Rapporto sui risultati della consultazione
- Quando si esamina il deterioramento delle superfici della futura «carta indicativa del
deterioramento chimico del suolo con potenziale di pericolo per i bambini», l’analisi va impostata secondo l’O suolo e non secondo l’OPSR/OSiti, poiché la valutazione dei pericoli per le colture alimentari e foraggere si basa sui valori dell’O suolo (BL, SO, ZH).
- D’intesa con i Cantoni, occorre chiarire come procedere a livello di esecuzione nella
fase di transizione (divieto di utilizzo fino all’avvio del risanamento) e chi deve sostenere le spese per le indagini sui parchi giochi, se questi non sono né inquinati né necessitano di risanamento (BS).
- Si deve tenere conto anche dei rischi associati al consumo di alcuni ortaggi e prodotti
animali (ad es. le uova) in relazione ai suoli deteriorati. Nelle future revisioni di leggi, si dovrebbe prendere in considerazione il caso dei suoli agricoli o urbani inquinati utilizzati per la produzione alimentare privata o commerciale, al fine di risanare quelli con livelli di inquinamento problematici per la salute (VD).
- Nel risanamento dei siti contaminati, si deve tenere conto delle esigenze di bambini e
giovani. Il diritto al gioco è sancito dall’articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, come pure il diritto al miglior stato di salute possibile (art. 24) e il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltato (art. 12). Concretamente ciò significa: nel caso di risanamenti che prevedano la costruzione di nuovi parchi e spazi di gioco, bisogna tenere conto delle esigenze di bambini e giovani nelle fasi di pianificazione e riprogettazione (Pro Juventute).
Osservazioni:
- Le modifiche alla LPAmb concernenti i parchi giochi, le aree verdi e i giardini privati sui
quali i bambini giocano regolarmente potrebbero aggravare ulteriormente la scarsità cronica di suoli (orizzonti A e B) non inquinati (BE, JU, TI, ZH). A livello federale, quindi, la modifica di legge proposta deve essere imperativamente accompagnata dalla ricerca e dallo sviluppo di metodi di risanamento senza scavo di materiale terroso (JU).
- La Confederazione ha fissato soglie troppo basse tanto per gli oneri e i costi delle
modifiche proposte alla LPAmb riguardo ai parchi giochi quanto per i calcoli delle superfici (BE, BS, NE, NW, SH, SO, ZH).
- Sarà necessario pensare a possibili misure per la conservazione dei dati provenienti
dalle indagini presso giardini privati. Questi dati sono di particolare interesse nel contesto delle transazioni immobiliari, ma anche per il Cantone che vuole farsi un’idea della situazione generale, ad esempio di un quartiere. La conservazione dei dati dovrà essere sostenuta e coordinata dalla Confederazione, ad esempio attraverso aiuti all’esecuzione (FR, NE).
- Non è plausibile ipotizzare che le spese relative ai parchi giochi si distribuiscano
uniformemente nel periodo che va fino alla scadenza del 2060 fissata per i risanamenti. Si deve partire dal presupposto che gran parte delle spese maturerà nei primi anni successivi all’entrata in vigore delle modifiche proposte (ZH).
- La procedura prevista di coinvolgere le autorità solo dopo il risanamento di parchi
giochi e giardini privati contrasta con tutte le altre procedure di esecuzione in materia di siti contaminati e comporta diversi rischi, ad esempio che i requisiti tecnici non siano soddisfatti, ma che al contempo vengano richieste le indennità OTaRSi (LU).
- Occorre esaminare su quale base legale redigere e pubblicare la «carta indicativa del
deterioramento chimico del suolo con potenziale di pericolo per i bambini» (NW, ZH).
- La revisione della legge è un passo nella giusta direzione, ma non è abbastanza
coerente per proteggere i bambini in modo effettivamente più completo dai rischi per la salute (MpA).
Art. 65a (disposizione transitoria per la retroattività delle indennità forfettarie e dell’aumento del tasso di indennità per costi scoperti)
25/45 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774