Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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tipi di sorveglianza che permettono la determinazione univoca o periodica della posizione mediante la rete nell’ambito della sorveglianza in tempo reale e della ricerca d’emergenza (art. 56a e 56b nonché, per la ricerca d’emergenza, art. 67 cpv. 1 lett. b e c).
Va inoltre menzionato il nuovo articolo 4a (inizio e fine della sorveglianza retroattiva) che ridisciplina il calcolo, controverso nella prassi, del termine di sei mesi. L’articolo 20 vigente (registrazione dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile) è completato e suddiviso in disposizioni per persone fisiche (art. 20a) e persone giuridiche (art. 20b). L’articolo 20a capoverso 5 prevede ora una deroga alla verifica dell’identità e al rilevamento dei dati per le autorità di polizia, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e altri gruppi di persone, se sussiste una base legale che permette loro di non rivelare la vera identità delle persone in questione.
Sono infine previsti singoli adeguamenti in varie disposizioni e l’allegato è completato con nuove definizioni e abbreviazioni.
3.2 Adeguamenti dell’OEm-SCPT
In seguito all’introduzione nell’OSCPT dei cinque tipi di informazione e dei quattro tipi di sorveglianza summenzionati, è necessario adeguare anche l’allegato dell’OEm-SCPT. Gli emolumenti e le indennità degli altri tipi di informazione e di sorveglianza restano immutati.
Vi sono inoltre singole modifiche negli articoli 3, 15, 17 capoverso 3, 18 e 19 capoverso 1 OEm-SCPT.
3.3 Adeguamenti dell’OE-SCPT
Con la presente revisione l’OE-SCPT si applica, oltre che alle POC, anche alle autorità secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettere a–f OSCPT. Di conseguenza è modificato anche l’articolo 3 OE-SCPT, che disciplina la comunicazione sicura.
In seguito all’introduzione dei tipi di informazione menzionati sopra, sono adeguati anche i termini di trattamento per la fornitura di informazioni previsti dall’articolo 14 OE-SCPT.
Le autorità che hanno diritto alle informazioni ritengono che nella prassi il termine di un giorno lavorativo previsto dal vigente articolo 14 capoverso 2 lettera b OE-SCPT sia troppo lungo, soprattutto nel caso in cui presentano la richiesta di informazioni durante il fine settimana o in un giorno festivo e ne hanno urgentemente bisogno. Per questo motivo, per i FST e i FSCD «grandi» è ora fissato un termine più breve di sei ore nel caso di domande d’informazione al di fuori degli orari d’ufficio ordinari o nei giorni festivi (servizio di pronto intervento). Tale termine corrisponde a quello per le sorveglianze retroattive urgenti. L’esperienza insegna che durante il servizio di pronto intervento le domande di informazioni e gli ordini di sorveglianza sono pochi e quindi molto probabilmente le POC non si troveranno di fronte a un carico eccessivo di la-