Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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Capoverso 2: la revisione offre l’opportunità di introdurre nell’OSCPT l’abbreviazione FSCD, già usata nella prassi insieme all’abbreviazione FST (cfr. anche la modifica dell’art. 1 cpv. 2 lett. j).
Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. j
Il capoverso 1 subisce una lieve modifica redazionale. Nella versione italiana l’espressione «come pure» è sostituita da «nonché».
Nel capoverso 2 lettera j è introdotta l’abbreviazione FSCD (cfr. l’abbreviazione FST già usata nella lettera i). Il passaggio «fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale», ripreso dal testo di legge (art. 2 lett. c LSCPT), è stralciato, da una parte per evitare un’inutile ripetizione nell’ordinanza e, dall’altra, perché è stato introdotto un nuovo articolo (art. 2b) che descrive in modo dettagliato la categoria dei FSCD. Sotto il profilo materiale la disposizione non è modificata.
Art. 3 Richieste al Servizio SCPT
La frase introduttiva è adeguata in modo da disciplinare anche le trasmissioni delle autorità di approvazione. La presente disposizione contempla anche la possibile registrazione mediante procedura di richiamo delle autorizzazioni alla sorveglianza e di eventuali condizioni poste dall’autorità di approvazione. L’approvazione fa parte dello svolgimento e del controllo delle pratiche di cui all’articolo 6 lettera f OST-SCPT in combinato disposto con l’articolo 7 lettera e LSCPT.
Seconda la lettera a in futuro sarà il DFGP e non più il Servizio SCPT a definire il mezzo di trasmissione sicuro nell’articolo 3 OE-SCPT (ordinanza dipartimentale).
Le lettere b e c non contengono modifiche materiali.
Poiché attualmente si applica di norma l’accesso in linea, il vigente capoverso 2 non è più attuale ed è stralciato.
Art. 4a Inizio e fine della sorveglianza retroattiva
Il nuovo articolo 4a si applica sia alla corrispondenza postale che al traffico delle telecomunicazioni. Per questo motivo l’articolo si trova nella sezione 2 «ordine di sorveglianza».
La durata massima di una sorveglianza retroattiva è definita nella legge. L’autorità che ordina la sorveglianza può anche ordinare una durata più breve. I metadati possono essere chiesti con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza (art. 273 cpv. 3 CPP12). A tale scopo i fornitori devono conservare per sei mesi i metadati della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 19 cpv. 4 e 26 cpv. 5 LSCPT) nonché i metadati ai fini dell’identificazione (art. 21 cpv. 2 OSCPT in combinato disposto con gli art. 21 cpv. 2 e 22
12 Codice di procedura penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0)