Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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Art. 8 cpv. 3-6
Secondo il capoverso 3 singoli collaboratori (cosiddetti «OrgAdmin»), soprattutto della polizia, possono essere autorizzati dal Servizio SCPT a concedere ulteriori accessi. Finora potevano assegnare gli accessi soltanto all’interno della propria autorità o alle persone interessate e ai loro rappresentanti legali. La modifica prevede che possano concedere l’accesso anche alle autorità d’approvazione, tra cui in particolare il giudice dei provvedimenti coercitivi. Le autorizzazioni previste dal numero 2.7 «autorità d’approvazione» non sono modificate. Finora tali autorizzazioni potevano essere concesse soltanto dal Servizio SCPT. Con la presente modifica potranno concederle anche le OrgAdmin. L’autorità d’approvazione riceve accesso soltanto alla componente per la gestione dei mandati WMC (Warrant Management Component) e non ha quindi accesso ai dati risultanti dalla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
I nuovi capoversi 4 e 5 illustrano l’accesso ai dati da parte del Servizio SCPT. I collaboratori del Servizio SCPT e altri possibili ausiliari non hanno in linea di massima accesso ai dati risultanti da singole sorveglianze. Di solito i dati sono semplicemente scansionati da un software. Di regola non è previsto che una persona possa venire a conoscenza dei dati («privacy by design»). Ciononostante, sia per i collaboratori del Servizio SCPT sia per altre persone che sostengono il Servizio SCPT è di regola effettuato un controllo di sicurezza. L’intervento di altre persone può rendersi ad esempio necessario se specialisti dell’esercente dell’hardware o del fornitore del software devono aiutare a risolvere problemi complessi. Possono tuttavia essere considerati ausiliari anche le persone che sostengono il Servizio SCPT in caso di carico di lavoro elevato. Secondo gli articoli 18 capoverso 1 LSCPT e 29 OSCPT, il Servizio SCPT ha il compito di adottare misure per controllare la qualità dei dati della sorveglianza trasmessi dai fornitori di servizi di telecomunicazione.
Il capoverso 4 precisa il principio di cui all’articolo 18 capoverso 2 LSCPT secondo cui nell’ambito del controllo della qualità il Servizio SCPT può prendere conoscenza del contenuto dei dati soltanto previo accordo dell’autorità investita del procedimento. Ciò può essere il caso in presenza di problemi constatati dalle autorità stesse che ordinano la sorveglianza, ad esempio una telefonata in cui si sente soltanto uno dei due utenti.
Oltre che per il controllo della qualità, l’accesso ai dati della sorveglianza e quindi la conoscenza di singoli contenuti possono essere necessari anche per fornire consulenza all’autorità che ordina la sorveglianza o a un’altra autorità legittimata (art. 16 lett. j LSCPT) nonché per garantire il funzionamento regolare del sistema di trattamento del Servizio SCPT. In tal caso il Servizio SCPT deve sempre procurarsi il consenso scritto dell’autorità investita del procedimento. La forma scritta ai sensi del capoverso 4 è necessaria perché il consenso deve essere attestabile. In maniera analoga anche l’articolo 11 capoverso 1 lettera b OTDI36 prevede il consenso scritto dell’autorità competente. I requisiti della forma scritta previsti dall’articolo 14 CO37 non devono essere
36 Ordinanza del 25 novembre 2020 sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all’Amministrazione federale (Ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica, OTDI; RS 172.010.58)
37 Codice delle obbligazioni, CO; RS 220