Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/96: Revisioni parziali di quattro ordinanze d’esecuzione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) · 73 pagine
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Il tempo di trattamento di sei ore significa che entro sei ore dalla ricezione della richiesta la POC deve inserire la risposta nell’IRC o, in caso di guasto dell’IRC, trasmetterla in modo sicuro (cfr. art. 3) al Servizio SCPT. Qui di seguito presentiamo alcuni esempi.
Esempio 1: una domanda d’informazioni è inserita nell’IRC lunedì alle ore 16.10 e giunge alla POC entro pochi secondi. In questo caso il termine è di un giorno lavorativo. Per rispondere alla domanda, il fornitore ha tempo fino alla fine del giorno lavorativo successivo, ossia fino a martedì, ore 16.59.
Esempio 2: una domanda d’informazioni è inserita nell’IRC lunedì alle ore 17.05 e giunge alla POC entro pochi secondi. Poiché il momento dell’inserimento è al di fuori degli orari d’ufficio ordinari, l’autorità legittimata deve avvisare il Servizio SCPT. Il Servizio SCPT informa senza indugio la POC. Il tempo di trattamento concesso alla POC è di sei ore dalla ricezione del mandato. Per rispondere il fornitore ha quindi tempo fino alle ore 23.05 dello stesso giorno. L’autorità deve versare un emolumento supplementare (servizio di pronto intervento). Alla POC è versata un’indennità supplementare (indennità per il servizio di pronto intervento; cfr. art. 6 OEm-SCPT).
Esempio 3: se la domanda d’informazione è inoltrata sabato alle ore 18.50 (al di fuori degli orari d’ufficio ordinari). Il fornitore ha tempo fino a domenica alle ore 00.50 per rispondere alla domanda. La procedura è simile all’esempio 2.
Il capoverso 3 disciplina i tempi di trattamento per le POC «piccole». Si tratta dei FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51 OSCPT).
Analogamente al capoverso 2 lettera a e b, in riferimento ai termini di trattamento si procede a una distinzione in base alla complessità della fornitura delle informazioni. Per le informazioni elencate nella lettera a, rispetto al diritto vigente il termine è ridotto da due a un giorno lavorativo. Per le informazioni menzionate nella lettera b il termine resta invariato (due giorni lavorativi).
Il capoverso 4 disciplina i termini di trattamento per i FSCD senza obblighi supplementari secondo gli articoli 22 e 52 OSCPT e per i gestori di reti di telecomunicazione interne, che devono fornire soltanto le indicazioni di cui dispongono (cfr. art. 22 cpv. 3 LSCPT). Nel fornire le informazioni, queste POC non devono attenersi ai tipi standardizzati previsti dall’OSCPT (art 18a OSCPT).
Per i tempi di trattamento si veda anche la tabella dell’allegato «Panoramica tempi di trattamento».
Art. 18 cpv. 2 e 3
In seguito alle lettere nuove degli articoli 67 capoverso 1 e 68 capoverso 1 OSCPT devono essere adeguati i rimandi nei capoversi 2 e 3.
Allegato 1
Nel quadro della revisione parziale dell’OSCPT sono istituiti cinque nuovi tipi di informazione e quattro nuovi tipi di sorveglianza: