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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine

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740.xx

Art. 16 Cooperazione nazionale e internazionale

1Per adempiere i suoi compiti l’EDM coopera con gli organismi competenti in Svizzera e in altri Stati e ai fini dell’interoperabilità nazionale e internazionale promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la standardizzazione nel settore dei dati sulla mobilità.

2Il Consiglio federale può incaricare l’EDM di rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali per questioni relative al settore dei dati sulla mobilità.

Art. 17 Facoltà di disporre

1Se i fornitori di dati non ottemperano agli obblighi loro imposti dagli articoli 5–7, l’EDM può esigere i dati o disporre l’esclusione dei fornitori dall’utilizzazione dei sistemi che gestisce.

2Se un fruitore di dati impiega i dati in senso contrario alle disposizioni di legge o in maniera abusiva, l’EDM può disporre una limitazione o la negazione dell’accesso ai sistemi.

Art. 18 Trattamento di dati personali

1Il trattamento di dati personali da parte dell’EDM è retto dagli articoli 33–42 LPD5.

2L’EDM può trattare dati sugli spostamenti e dati personali degni di particolare protezione sulla salute di viaggiatori con disabilità se l’adempimento dei compiti attribuitigli secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera d lo esige.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento di questi dati.

Art. 19 Responsabilità

1La responsabilità civile dell’EDM è retta dalla legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità, fatte salve le disposizioni seguenti.

2L’EDM non è responsabile per le modalità di impiego dei dati sulla mobilità e dei servizi che appronta.

3È esclusa la sua responsabilità civile per qualsiasi danno cagionato dall’utilizzazione dei dati sulla mobilità e dei servizi che appronta.

4L’EDM non fornisce alcuna garanzia circa l’aggiornamento, la correttezza, la completezza, la disponibilità e l’esattezza dei dati sulla mobilità forniti dai fornitori di dati.

5RS 235.1; FF 2020 6695

6 RS 170.32