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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine
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2Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro per la fornitura dei dati essenziali.
3I dati essenziali sono resi accessibili come dati aperti mediante la NADIM.
4Per i dati essenziali che non è possibile rendere accessibili senza un onere aggiuntivo, il Consiglio federale può prescrivere, quale compensazione per la loro fruizione mediante la NADIM, la fornitura di dati sulla mobilità.
Art. 7 Ulteriori dati della NADIM
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro per ulteriori dati sulla mobilità utilizzati mediante la NADIM.
Art. 8 Rete dei trasporti CH
1La Rete dei trasporti CH è un sistema di riferimento territoriale per la rappresentazione, lo scambio e la connessione di dati sulla mobilità. Comprende i geodati sull’infrastruttura di trasporto della Svizzera e i sistemi IT che ne consentono l’utilizzazione in maniera standardizzata, in particolare mediante la NADIM
2Comprende i geodati:
a. dell’ente pubblico concernenti le vie di comunicazione;
b. di proprietari privati di vie di comunicazione;
c. di altri fornitori di dati.
3I Cantoni e i Comuni mettono i geodati aggiornati concernenti le proprie vie di comunicazione a disposizione della Confederazione conformemente alla legge del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione.
4La Rete dei trasporti CH è finanziata dalla Confederazione.
5Il Consiglio federale disciplina:
a. la gestione, lo sviluppo e l’utilizzazione della Rete dei trasporti CH, in particolare le responsabilità e la sovranità sui dati;
b. i compiti e le funzioni della Rete dei trasporti CH nell’ambito dell’integrazione e dell’approntamento di geodati e di servizi.
6Stabilisce le condizioni quadro per:
a. l’insieme minimo di geodati necessari per la gestione della Rete dei trasporti CH;
b. i requisiti per i geodati da fornire.
Art. 9 Gestione della MODI
1La MODI è gestita secondo i principi seguenti: