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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine
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Sezione 6: Ente dei dati sulla mobilità: vigilanza e rimedi giuridici
Art. 38 Vigilanza
1L’EDM sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
a. nominando e revocando il presidente e gli altri membri del consiglio d’amministrazione;
b. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
c. nominando e revocando l’ufficio di revisione;
d. approvando l’ordinanza sul personale, l’ordinanza sugli emolumenti e il contratto di affiliazione a PUBLICA;
e. approvando la relazione sulla gestione e decidendo in merito all’impiego di eventuali utili;
f. dando il discarico al consiglio d’amministrazione;
g. emanando gli obiettivi strategici e verificandone annualmente il raggiungimento;
h. svolgendo colloqui trimestrali in veste di ente proprietario.
3Può consultare tutti i documenti relativi all’attività dell’EDM e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
4Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.
Art. 39 Procedura e tutela giurisdizionale
1La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2Contro le decisioni dell’EDM è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 40 Costituzione dell’EDM e trasferimento di diritti e obblighi all’EDM
1Il Consiglio federale determina il momento in cui l’EDM acquisisce la personalità giuridica.
2Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’EDM e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia e approva il bilancio di apertura.
3Prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento di diritti e obblighi all’EDM, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni.