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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine

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Sezione 5: Ente dei dati sulla mobilità: finanziamento

Art. 34 Principi del finanziamento

La creazione e la gestione dei sistemi della MODI gestiti dall’EDM sono finanziate mediante indennità della Confederazione, emolumenti e mezzi di terzi.

Art. 35 Indennità della Confederazione

1 La Confederazione indennizza l’EDM annualmente, per dieci anni dall’entrata in servizio della MODI, per i costi non coperti dei compiti e delle altre attività attribuitigli secondo gli articoli 13 e 14.

2 Nel rapporto di cui all’articolo 11 capoverso 2 il Consiglio federale presenta se del caso proposte per la prosecuzione delle indennità.

Art. 36 Emolumenti

1Al fine di garantire un’elevata disponibilità del sistema l’EMD riscuote dagli utenti emolumenti basati sui costi marginali se nell’arco di un determinato periodo di tempo viene superato un dato numero di interrogazioni del sistema.

2Il consiglio d’amministrazione disciplina nell’ordinanza sugli emolumenti in particolare:

a. l’ammontare degli emolumenti;

b. la riscossione degli emolumenti;

c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;

d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

3Al riguardo, è vincolato dal principio di equivalenza e dal principio della copertura dei costi.

4Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.

5Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro per la riscossione degli emolumenti dell’EDM, tenendo conto dei risultati del rapporto di cui all’articolo 11 capoverso 2.

Art. 37 Mezzi di terzi

1L’EDM può accettare mezzi di terzi per quanto compatibile con la sua indipendenza e i suoi compiti e obiettivi.

2Mezzi di terzi sono in particolare:

a. entrate risultanti dalle prestazioni commerciali secondo l’articolo 15;

b. contributi dai programmi di ricerca.