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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine

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740.xx

Sezione 4: Ente dei dati sulla mobilità: organizzazione

Art. 20 Organi

Gli organi dell’EDM sono:

a. il consiglio d’amministrazione;

b. la direzione;

c. l’ufficio di revisione.

Art. 21 Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e

organizzazione

1Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore dell’EDM. È composto di al massimo nove membri esperti della materia.

2Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d’amministrazione. Assicura che questi ultimi rappresentino adeguatamente le differenti forme di mobilità.

3Nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi.

4Stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d’amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e l’EDM è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni7 (CO).

5I membri del consiglio d’amministrazione non possono svolgere un’attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. I candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.

6I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’EDM. Sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.

7Comunicano senza indugio al consiglio d’amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale.

Art. 22 Consiglio d’amministrazione: compiti

Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti:

7 RS 220