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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine
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740.xx
6Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti da parte dell’EDM. Può in particolare prescrivergli deroghe o complementi alle norme di presentazione dei conti riconosciute.
Art. 29 Ufficio di revisione
1Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione. Può revocarlo.
2All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria (art. 727 segg. CO11).
3L’ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull’attuazione di una gestione dei rischi adeguata all’EDM e sullo sviluppo del personale.
4Riferisce al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica.
5Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.
Art. 30 Tesoreria
1L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell’EDM nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2L’AFF concede all’EDM prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
3I dettagli sono disciplinati in una convenzione di diritto pubblico tra l’EDM e l’AFF.
Art. 31 Riserve
Il Consiglio federale può stabilire che l’EDM costituisca riserve adeguate per finanziare investimenti futuri e per coprire rischi di responsabilità nonché eventuali perdite.
Art. 32 Imposte
L’EDM è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale sulle sue prestazioni di carattere non commerciale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta preventiva.
Art. 33 Obiettivi strategici
Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’EDM.
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