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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine

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a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;

b. emana il regolamento di organizzazione;

c. assicura che si tenga adeguatamente conto degli interessi degli utenti;

d. prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dell’EDM e per prevenire conflitti d’interessi;

e. emana un regolamento sull’accettazione e la gestione di mezzi di terzi;

f. emana l’ordinanza sul personale e l’ordinanza sugli emolumenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale;

g. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA);

h. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale;

i. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;

j. vigila sull’operato della direzione;

k. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato ai compiti dell’EDM;

l. rappresenta l’EDM in qualità di parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale (LPers);

m. decide in merito all’impiego delle riserve nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale di cui all’articolo 31;

n. adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione di cui all’articolo 35;

o. redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l’approvazione.

Art. 23 Direzione: composizione

La direzione è composta dal direttore e da altri membri.

Art. 24 Direzione: compiti

La direzione è l’organo operativo. Ha in particolare i compiti seguenti:

a. è responsabile della gestione dell’EDM e riferisce regolarmente al consiglio d’amministrazione, senza indugio in caso di eventi eccezionali;

8 RS 172.220.1