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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine

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a. tutti i fornitori di dati possono fornire i propri dati alla MODI, purché rispettino le condizioni di cui agli articoli 5–8;

b. tutti gli utenti godono di pari trattamento;

c. i dati e i servizi adempiono determinati requisiti di qualità;

d. è garantita la disponibilità a lungo termine e trasparente dei sistemi nonché l’attualità dei dati e dei servizi;

e. i processi di gestione della MODI rilevanti per l’attività sono in ogni momento comprensibili e verificabili;

f. l’architettura di sistema della MODI risponde alle esigenze degli utenti ed è conforme alle regole riconosciute della tecnica;

g. è garantita la sicurezza dei dati.

2Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di qualità e di sicurezza per i dati e i servizi.

Art. 10 Contributi della Confederazione per gli utenti

1La Confederazione può sostenere finanziariamente il collegamento dei sistemi di utenti privati alla NADIM per due anni dall’entrata in servizio della MODI.

2Può concedere a questi utenti contributi a fondo perso d’importo non superiore al 40 per cento dei costi di collegamento. Nel definire i contributi tiene conto della capacità finanziaria degli utenti e dell’utilità dei loro dati.

3Il Consiglio federale disciplina la procedura per la concessione dei contributi.

Art. 11 Valutazione

1Il Consiglio federale verifica l’adeguatezza, l’attuazione, l’efficacia e l’economicità della MODI la prima volta dopo otto anni d’esercizio e in seguito periodicamente.

2Riferisce al Parlamento e propone le misure necessarie.

Sezione 3: Ente dei dati sulla mobilità: forma giuridica e competenze

Art. 12 Forma giuridica e iscrizione nel registro di commercio

1L’EDM è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.

2Si organizza e si gestisce in modo autonomo e tiene una contabilità propria. È gestito secondo i principi dell’economia aziendale.

3È iscritto nel registro di commercio.

4È indipendente e non opera a scopo di lucro.

5Ha sede a Berna. Il Consiglio federale ne stabilisce la denominazione.