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Consultazione 2022/2: Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità · 13 pagine

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740.xx

Art. 13 Compiti

1L’EDM si occupa della creazione, della gestione e dello sviluppo della NADIM.

2Ha i compiti seguenti:

a. coinvolge gli attori interessati, regolarmente e in funzione delle necessità, nella creazione, nella gestione e nello sviluppo della NADIM e svolge un ruolo attivo nel loro coordinamento;

b. stabilisce, in collaborazione con gli attori interessati e considerando gli sviluppi internazionali, i requisiti per i dati sulla mobilità e i servizi al fine di garantirne l’interoperabilità; stabilisce in particolare requisiti concernenti gli standard da applicare per i modelli di dati, gli identificatori, le interfacce, la qualità e il processo di fornitura nonché per l’anonimizzazione, l’aggiornamento e la documentazione di questi dati, servizi o interfacce; verifica il rispetto dei requisiti;

c. stabilisce in collaborazione con gli attori interessati i dati essenziali di cui all’articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale;

d. integra i dati sulla mobilità e appronta i dati stessi e i servizi;

e. fornisce assistenza tecnica e specialistica agli utenti.

Art. 14 Altre attività

Il Consiglio federale può assegnare all’EDM, dietro indennità corrisposta dalla Confederazione, altre attività nell’ambito della MODI strettamente connesse con i compiti attribuitigli dalla presente legge, purché non ostacolino l’adempimento di questi ultimi.

Art. 15 Prestazioni commerciali

1L’EDM può fornire prestazioni commerciali se queste:

a. sono strettamente correlate ai suoi compiti e alle sue altre attività;

b. non pregiudicano l’adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue altre attività;

c. non ne mettono in dubbio l’indipendenza; e

d. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2In questo contesto può in particolare fornire consulenze e perizie che richiedono le sue specifiche competenze, a condizione che queste prestazioni non rappresentino una concorrenza per imprese private.

3Per le sue prestazioni commerciali fissa prezzi che coprono almeno i costi e struttura la contabilità aziendale in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

4Per quanto riguarda le prestazioni commerciali l’EDM sottostà alle stesse norme applicabili agli offerenti privati.