Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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Art. 16a FST

Il presente articolo ridefinisce la categoria FST. Finora il concetto «FST» del diritto in materia di sorveglianza si riferiva al termine «servizio di telecomunicazione» del diritto delle telecomunicazioni per mezzo di un rimando nell’articolo 2 lettera b LSCPT all’articolo 3 lettera b LTC. Con l’entrata in vigore della presente revisione di ordinanza, tale rimando è stralciato perché la nuova definizione del termine FST nel diritto in materia di sorveglianza non corrisponde più alla nozione fornitore di servizi di telecomunicazione del diritto pertinente. Una particolarità della LSCPT è l’esistenza di una categoria molto simile al FST: il FSCD. I FST e i FSCD forniscono entrambi servizi di comunicazione per terzi. I due tipi di fornitori si distinguono tuttavia dal modo in cui forniscono tali servizi e dal fatto che siano responsabili o no della trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione. Per una migliore distinzione dai FSCD, nella definizione di FST sono indicate caratteristiche concrete. I servizi di accesso diretto alla rete sono sempre forniti da FST, mentre per i servizi di accesso indiretto alla rete e i servizi di comunicazione si distingue tra quelli forniti insieme all’acceso alla rete o in funzione di quest’ultimo (FST) e quelli forniti in modo indipendente da esso (FSCD).

In generale, per suddividere le POC in categorie è necessario considerare singolarmente i differenti servizi offerti dallo stesso fornitore. Quest’ultimo può quindi essere considerato un FST per alcuni servizi e un FSCD per altri.

La caratteristica principale di un FST rimane la trasmissione di informazioni per terzi mediante telecomunicazione, ovvero la trasmissione su linea o via radioonde. Il FST non deve necessariamente trasmettere esso stesso le informazioni mediante telecomunicazione. Nella presente ordinanza le nozioni gestire e fornire significano che il fornitore si assume la responsabilità nei confronti dei propri clienti di trasmettere le informazioni mediante telecomunicazione. Ciò comprende anche il far trasmettere, ad esempio mediante outsourcing o un accordo di roaming, affidando il mandato a terzi tramite un particolare diritto di utilizzo dell’infrastruttura (p. es. sulla base di un contratto di locazione o un contratto simile relativo all’uso condiviso di elementi di rete) o l’acquisto di servizi. È determinante chi offre il servizio e chi è responsabile di trasmettere le informazioni mediante telecomunicazione.

Secondo il capoverso 1 lettera a la gestione di una rete pubblica di telecomunicazione è considerata un servizio di telecomunicazione. Tra questi figurano le reti pubbliche che permettono la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione e la comunicazione di dati nonché i fornitori del transito che non offrono servizi per i propri clienti finali. Le reti pubbliche di telecomunicazione costituiscono la controparte delle reti di telecomunicazione interne (art. 1 cpv. 2 lett. k). Una rete pubblica di telecomunicazione consente l’accesso a una cerchia pressoché indefinita di persone e la comunicazione mediante elementi di indirizzo pubblici.

Conformemente alla lettera b, si parla di servizio di telecomunicazione se per terzi è fornito un servizio di accesso diretto a una rete pubblica di telecomunicazione (in particolare a Internet). Tra questi rientrano tutti i servizi di accesso diretto a Internet (precedentemente denominato «collegamento a Internet»). Se l’accesso è fornito in modo indiretto, ma dal punto di vista del cliente proviene da un’unica fonte, ovvero da un