Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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unico contratto (servizio di accesso indiretto, p. es. tramite un’offerta wholesale di un altro FST) – come nel caso di un broadband connectivity service (BBCS) –, anche il fornitore di questo accesso indiretto è considerato un servizio di telecomunicazione.
I servizi di telecomunicazione includono anche i servizi pubblici di telefonia mobile (lett. c), ad esempio gli operatori della rete mobile (mobile network operator, MNO) e gli operatori della rete mobile virtuale (mobile virtual network operator, MVNO).
Sono considerati servizi di telecomunicazione pure i servizi telefonici pubblici forniti insieme all’accesso alla rete (lett. d), ad esempio un servizio telefonico VoIP offerto insieme al collegamento a Internet. Un servizio telefonico pubblico è un servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale (art. 3 lett. cbisLTC). La formulazione «insieme all’accesso alla rete» non è da considerarsi un’offerta aggregata in senso stretto, ma un rapporto tra il servizio telefonico e l’accesso alla rete in senso lato. Ciò significa che per il servizio telefonico fa una differenza se si utilizza il collegamento a Internet del proprio fornitore del servizio telefonico o di un altro. Ad esempio, se il servizio telefonico fornito insieme all’accesso alla rete (collegamento a Internet) del proprio fornitore offre più funzionalità o una tariffa più vantaggiosa. Per «proprio» fornitore s’intende il fornitore del servizio telefonico.
A titolo di esempio è opportuno ricordare l’approccio legato al servizio, necessario per illustrare la classificazione del fornitore del servizio pubblico di telefonia mobile. Il fornitore di un servizio di «accesso alla rete per terzi» (collegamento a Internet) è sempre un FST, mentre il fornitore di un servizio telefonico pubblico per terzi è considerato un FST soltanto se sussiste un legame tra il servizio telefonico e l’accesso alla rete (lett. d), altrimenti rientra nella categoria FSCD (art. 16d cpv. 1).
Analogamente al diritto delle telecomunicazioni, al capoverso 2 sono definite alcune eccezioni alla classificazione come FST nell’ambito del diritto in materia di sorveglianza. La prima eccezione («destinate al pubblico»; lett. a) concerne i mass media (p. es. programmi televisivi e radiofonici, televisione via cavo e servizi di streaming), i quali non sono d’interesse per la sorveglianza delle telecomunicazioni perché in questo ambito non esiste un segreto delle telecomunicazioni.
Come nel diritto delle telecomunicazioni, è esclusa la trasmissione di informazioni strettamente limitata dal punto di vista geografico (lett. b) e interna all’azienda (lett. c) nonché quella garantita mediante telecomunicazione all’interno delle corporazioni di diritto pubblico o tra di esse (lett. d). I fornitori di servizi di cui alle lettere b-d sono considerati gestori di reti di telecomunicazione interne (art. 1 cpv. 2 lett. k). In questa categoria rientra anche chiunque trasmetta informazioni mediante telecomunicazione non per terzi, ma ad esempio per i collaboratori della propria azienda.
Come finora ci sono due sottocategorie di FST, che si distinguono in base agli obblighi: il FST con obblighi ridotti (art. 16b), che corrisponde all’attuale «FST con obblighi di sorveglianza ridotti» (vigente art. 51), e il FST con obblighi integrali (art. 16c), che finora