Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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La denominazione della sottocategoria è sostituita con la formulazione più semplice FST con obblighi ridotti (art. 51 vigente: «FST con obblighi di sorveglianza ridotti»), poiché l’esonero non riguarda unicamente gli obblighi di sorveglianza. Il capoverso 1 disciplina le condizioni per l’attribuzione alla sottocategoria FST con obblighi ridotti.

La lettera a (offre tali servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell’istruzione e della ricerca) corrisponde al vigente articolo 51 capoverso 1 lettera a OSCPT e dal profilo del contenuto resta invariata.

Anche la lettera b numero 1 (incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi) corrisponde al vigente articolo 51 capoverso 1 lettera b numero 1 OSCPT. Ora è precisato che per il calcolo del numero di sorveglianze occorre tenere conto di tutti i servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati offerti da tale fornitore; le categorie FSCD e FST non sono quindi conteggiate separatamente. Questo per motivi pratici, infatti, i fornitori che sono sia FST che FSCD sono registrati nelle statistiche del Servizio SCPT nel loro complesso senza distinguere le singole categorie.

Il numero 2 disciplina tuttora l’importo determinante del fatturato annuo, il quale però con l’entrata in vigore del presente progetto corrisponde al fatturato annuo in Svizzera dell’intera impresa e non più al fatturato annuo in Svizzera conseguito con i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati (cfr. vigente art. 51 cpv. 1 lett. b

n. 2). Questa modifica è apportata per motivi di semplificazione, perché nella prassi è emerso che è molto più semplice determinare e documentare il fatturato annuo dell’intera impresa. Inoltre alcuni servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati generano un’esigua cifra d’affari ma contribuiscono in altro modo alle entrate dell’impresa (p. es. pubblicità). L’importo di 100 milioni di franchi resta invariato. In più è precisato che, come finora, per il calcolo del fatturato annuo sono determinanti entrambi gli ultimi due esercizi. Dal punto di vista del FST, ciò significa che vengono presi in considerazione solo gli ultimi due esercizi conclusi, l’ultimo e il penultimo. Un fornitore che fa il suo ingresso sul mercato può chiedere subito di essere attribuito alla sottocategoria FST con obblighi ridotti e gli sarà concesso un termine transitorio come FST con obblighi ridotti anche se il suo fatturato annuo dovesse risultare più elevato. Solo quando un FST con obblighi ridotti non adempie più le condizioni di cui al capoverso 1, il Servizio SCPT lo riattribuisce alla sottocategoria FST con obblighi integrali (art. 16c cpv. 2).

Il capoverso 2 disciplina come finora i cosiddetti gruppi di imprese. Se un fornitore controlla una o più imprese soggette all’obbligo di presentare i conti, per determinare il numero dei mandati di sorveglianza e il fatturato annuo queste imprese sono considerate come unità (cpv. 1 lett. b). La disposizione rinvia all’articolo 963 capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni (CO29), che va applicato per analogia.

Il capoverso 3 prevede un obbligo di comunicazione per un FST con obblighi ridotti che non adempie più le condizioni per essere esonerato dagli obblighi di cui al capoverso 1.

29 RS 220