Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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Art. 19 Identificazione degli utenti e degli utilizzatori

La rubrica e il capoverso 1 subiscono modifiche redazionali. L’attuale rubrica «Identificazione degli utenti» è sostituita con «Identificazione degli utenti e degli utilizzatori» in quanto il capoverso 2 concerne entrambi.

Al capoverso 1 la formulazione «i FSCD con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 22, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell’articolo 52» è sostituita con «i FSCD con obblighi ridotti, i FSCD con obblighi integrali». Inoltre il rimando all’articolo 2 LSCPT è adeguato perché questa disposizione comprende due nuovi capoversi31. Tra gli utenti si annoverano abbonati, titolari dei collegamenti, partner contrattuali, clienti finali eccetera, ma non necessariamente gli utilizzatori finali effettivi di un accesso a Internet o di un dispositivo. Ad esempio, se in una famiglia più membri e ospiti privati utilizzano il collegamento a Internet, la persona che ha concluso il contratto per tale servizio è considerata un utente. Gli altri membri della famiglia e ospiti privati che utilizzano tale collegamento, ossia gli utilizzatori finali effettivi, non devono essere identificati. Un’identificazione dell’utilizzatore finale è invece prevista per gli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente (cfr. art. 19 cpv. 2).

Per «mezzi adeguati», anche chiamati identificazione indiretta, si intendono le registrazioni implicite o semplificate mediante indicazioni affidabili (trusted). Esempi possibili:

- codice di accesso via SMS sul cellulare e memorizzazione del MSISDN;

- identificazione mediante carta di credito e memorizzazione dei dati dell’autorizzazione;

- identificazione mediante carta d’imbarco negli aeroporti e memorizzazione dei relativi dati;

- identificazione mediante la carta di un programma per frequent flyer, che permette l’accesso alla lounge, e memorizzazione dei dati dell’autorizzazione;

- identificazione mediante i dati del documento d’identità con una zona leggibile elettronicamente (MRZ) e memorizzazione di tali dati;

- identificazione mediante indicazioni affidabili dei partner di roaming e memorizzazione dei dati dell’autorizzazione;

- codice di accesso individuale in albergo associato alla registrazione dell’ospite;

- identificazione mediante carta SIM e memorizzazione dell’IMSI.

Un fornitore di servizi di posta elettronica, ad esempio, può adempiere il proprio obbligo di identificazione salvando e trasmettendo le indicazioni sull’origine della connessione dell’ultimo accesso (art. 42a); lo stesso vale per un fornitore di altri servizi di telecomunicazione o di comunicazione derivati (art. 43a). Non è sufficiente salvare le indicazioni sull’origine della connessione soltanto nel caso di apertura di un conto di posta elettronica (mailbox) o della prima attivazione del servizio, perché generalmente tali

31 Cfr. RU 2020 6159, in particolare 6180