Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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indicazioni possono essere utilizzate soltanto per sei mesi (termine di conservazione dei dati di attribuzione di indirizzi IP dinamici e dati NAT) per l’identificazione degli utenti.

Il capoverso 2 ora specifica che si tratta sempre del FST che offre l’accesso a Internet al quale si connette il WLAN. In questo modo è precisata la differenza tra PAT, che mette a disposizione gli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente, e FST. A differenza del capoverso 1, in questo caso i FST devono identificare gli utilizzatori finali e non soltanto la PAT, ovvero il titolare del collegamento che mette a disposizione di terzi il proprio accesso.

Art. 20 cpv. 2

Al capoverso 2 è adeguato il rimando all’articolo 2 LSCPT, perché ora è costituito da due capoversi32.

Art. 20a cpv. 1 lett. d e 1bis

Al capoverso 1 è aggiunta la lettera d. Ora le persone fisiche possono essere identificate anche tramite una licenza di condurre svizzera. In questo modo si risponde a un desiderio molto diffuso di soluzioni pragmatiche. Sono consentite soltanto licenze di condurre svizzere nell’attuale formato in carta di credito: il documento originale o una versione digitale ufficiale; non è invece possibile utilizzare copie di licenze di condurre svizzere (ovvero senza mostrare l’originale), licenze di condurre svizzere in formato cartaceo o patenti di guida estere.

Conformemente al capoverso 1bis, se una persona fisica – ad esempio una ditta individuale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale del 18 giugno 201033 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) e il relativo messaggio34) – gestisce un’impresa che dispone di un numero d’identificazione delle imprese nazionale (IDI) secondo la LIDI o di un numero d’identificazione delle imprese internazionale (Legal Entity Identifier, LEI), può ora dare prova dell’identità anche secondo le disposizioni di cui all’articolo 20b, analogamente a quanto previsto per le persone giuridiche.

Art. 20b cpv. 1 lett. b

La lettera b subisce una modifica redazionale: le abbreviazioni IDI e LEI non devono più essere esplicitate perché sono presenti già all’articolo 20a capoverso 1bis.

Art. 21 cpv. 1 lett. a e 5, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6

Il capoverso 1 lettera a subisce una modifica redazionale, data dalle nuove denominazioni delle sottocategorie di FSCD: l’espressione «i FSCD con obblighi

32 Cfr. RU 2020 6159, in particolare 6180

33 RS 431.02

34 Messaggio del 28 ott. 2009 sulla legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (FF 2009 6817)