Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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All’elenco dei tipi di sorveglianza retroattiva di cui alla lettera b è aggiunto il nuovo tipo di sorveglianza HD_62_IP (art. 60a) nel nuovo numero 1bis. I successivi numeri 2 e 3 restano invariati. Al numero 4 la seconda parte «e i pertinenti preparativi (art. 64 e 65)» è stralciata perché gli articoli 64 e 65 (Preparativi per una ricerca per zona di copertura dell’antenna) sono abrogati.
Art. 31 cpv. 1
All’articolo 31 capoverso 1 vigente non si fa distinzione tra disponibilità a informare e disponibilità a sorvegliare. Siccome le POC sono disciplinate in modo diverso a seconda della categoria e della sottocategoria, viene ora fatta la distinzione tra le disponibilità menzionate e sono precisate le prove che le POC devono fornire. Inoltre, l’attuale denominazione delle sottocategorie di FST e FSCD è aggiornata con espressioni più brevi. I «fornitori con obblighi ridotti» comprendono i FST con obblighi ridotti (art. 16b) e i FSCD con obblighi ridotti (art. 16f), mentre alla categoria «fornitori con obblighi integrali» appartengono i FST con obblighi integrali (art. 16c) e i FSCD con obblighi integrali (art. 16g).
Art. 35 cpv. 1 lett. b n. 4
Nella precedente revisione dell’ordinanza, al tipo di informazione IR_6_NA è aggiunta l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo (art. 36 cpv. 1 lett. b n. 6). Nella prassi è però emerso che per i FST può essere utile trasmettere tale indicazione tramite il presente tipo di informazione IR_4_NA. A tal fine al capoverso 1 lettera b è aggiunto un nuovo numero 4. Sostanzialmente l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo deve essere trasmessa mediante il presente tipo di informazione IR_4_NA, in particolare nel caso di nuove implementazioni. I FST che hanno già provveduto a un’implementazione nel IR_6_NA non devono intervenire.
Art. 36 cpv. 1 lett. b n. 6
Come illustrato all’articolo 35, nella precedente revisione dell’ordinanza, al tipo di informazione IR_6_NA è aggiunta l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo (art. 36 cpv. 1 lett. b n. 6). Nella prassi è però emerso che per i FST può essere utile trasmettere tale indicazione tramite il tipo di informazione IR_4_NA (v. commenti all’art. 35). I FST che hanno già provveduto a un’implementazione nel IR_6_NA non devono intervenire. A tal fine al numero 6 è aggiunta l’espressione «eventualmente». Ciò significa che un FST che comunica un’indicazione relativa all’offerta multidispositivo tramite il IR_4_NA, non è obbligato a farlo anche mediante il tipo di informazione IR_6_NA (in questo caso l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo è opzionale).
Art. 37, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e 3
La rubrica subisce una modifica redazionale che sostituisce la formulazione «identificazione dell’utenza» con « identificazione degli utenti» .
La frase introduttiva del capoverso 1 comprende una formulazione più semplice e più breve, analogamente alla frase introduttiva di cui all’articolo 38 capoverso 1.
Dal profilo del contenuto non cambia niente.