Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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Secondo il capoverso 3, è possibile trasmettere soltanto un risultato univoco. La POC comunica l’eventuale presenza di risultati multipli, ma non li trasmette. L’autorità richiedente può quindi presentare una nuova domanda di informazioni IR_8_IP_NAT (art. 38). Se le indicazioni a disposizione non sono sufficienti per un’identificazione il più possibile univoca degli utenti, l’autorità richiedente può adottare le misure necessarie affinché sia ordinato e approvato il nuovo tipo di sorveglianza retroattiva HD_62_IP di cui all’articolo 60a (v. relativi commenti).

Art. 38 Tipo di informazione IR_8_IP_NAT: identificazione degli utenti in caso di indirizzi IP con NAT

Le informazioni sull’identificazione degli utenti in caso di indirizzi IP con traduzione dell’indirizzo di rete (NAT) rientrano in questo tipo di informazione, perché il tipo di informazione analogo (art. 39) è abrogato. La rubrica è adeguata ai fini di una migliore comprensione, in quanto l’attuale formulazione «indirizzi IP non assegnati univocamente» ha creato confusione con la disposizione concernente i risultati univoci. Inoltre la formulazione « Identificazione dell’utenza» è sostituita con « Identificazione degli utenti» .

Questo tipo di informazione riguarda in primo luogo i FST con obblighi integrali, i quali sono tenuti a conservare per sei mesi i dati delle traduzioni NAT (art. 21 cpv. 5 lett. b). I FST con obblighi ridotti, i FSCD con obblighi integrali e i FSCD con obblighi ridotti devono fornire questo tipo di informazione sulla base dei dati di cui dispongono.

Questo tipo di informazione ha l’obiettivo di identificare in modo univoco gli utenti di un indirizzo IP in relazione con la NAT, più precisamente l’origine di una determinata connessione a Internet designata da un determinato contesto di traduzione NAT. Nel limite del possibile, si tratta di identificare in modo univoco il titolare o l’origine di una determinata connessione a Internet. Di principio, questo tipo di informazione resta invariato.

Il capoverso 1 definisce quali indicazioni devono essere trasmesse nel caso di un’identificazione riuscita e se sono stati trovati uno o più risultati. Nella frase introduttiva è precisato che si tratta dell’identificazione degli utenti nel caso di indirizzi IP con traduzione NAT. Inoltre, diversamente all’attuale formulazione, l’uso del plurale consente risultati multipli, che però costituiscono un’eccezione. Generalmente si trova un unico risultato (v. anche i commenti al nuovo cpv. 3). Alla lettera a è modificato l’esempio tra parentesi con «numero cliente», identificativo usato anche altrove. Alla lettera b, l’espressione «identificativo che permette di richiedere i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2» è completata attribuendo l’aggettivo «univoco» all’identificativo, analogamente alla prima parte del periodo «identificativo univoco del servizio».

Il capoverso 2 resta invariato dal profilo del contenuto e definisce tuttora le indicazioni che deve contenere una domanda di informazioni. Le attuali lettere a-f subiscono modifiche redazionali per una migliore leggibilità e una formulazione più compatta, mentre le lettere b-e sono riassunte nella lettera b. L’attuale lettera f diventa quindi la nuova lettera c (momento). In aggiunta ai commenti del rapporto esplicativo del 1° gennaio 2024