Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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Ciò significa che un FST che comunica un’indicazione relativa all’offerta multidispositivo nel IR_10_TEL, non è obbligata a farlo anche nel tipo di informazione IR_12_TEL (in questo caso l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo è opzionale).
Art. 42a Tipo di informazione IR_59_EMAIL_LAST: informazione sull’ultimo accesso a un servizio di posta elettronica
Il presente tipo di informazione permette di chiedere indicazioni sull’ultima attività rilevante per l’accesso a un servizio di posta elettronica. Da una parte, ciò serve a identificare l’utente. Dall’altra, il momento dell’ultimo accesso al servizio di posta elettronica è determinante per la cosiddetta conclusione del processo di comunicazione. Infatti, per tutti i messaggi salvati nella casella di posta elettronica – giunti o spediti prima dell’ultimo accesso rilevante – il processo di comunicazione è considerato concluso. Secondo gli articoli 263 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP35), il pubblico ministero può ingiungere di consegnare tali messaggi tramite un ordine di consegna diretto al fornitore. Il contenuto dei messaggi inviati o ricevuti dopo l’ultimo accesso può essere individuato dalle autorità legittimate soltanto nell’ambito di una sorveglianza in tempo reale RT_27_EMAIL_CC_IRI (art. 59). Per i metadati non è necessario fare questa distinzione, in quanto i fornitori con obblighi integrali devono conservarli per sei mesi. Inoltre, su richiesta, i FST e i FSCD devono trasmettere i dati di cui dispongono.
Nella domanda non può essere indicato un momento determinante. Per il presente tipo di informazione le POC devono fornire informazioni soltanto sull’ultima attività rilevante per l’accesso al momento della domanda e retroattivamente di sei mesi al massimo. Non devono invece fornire informazioni su attività che hanno preceduto l’ultima attività rilevante. Nel quadro di questa informazione non è previsto il rilevamento retroattivo delle attività di accesso al servizio di posta elettronica (cronologia). La cronologia e i metadati storici possono essere ottenuti soltanto mediante la sorveglianza retroattiva HD_30_EMAIL (art. 62), mentre i metadati in tempo reale di un servizio di posta elettronica mediante una sorveglianza in tempo reale RT_26_EMAIL_IRI (art. 58).
Il capoverso 1 disciplina le indicazioni da fornire. Secondo la lettera a deve essere comunicato l’identificativo univoco dell’utente nel contesto del fornitore (p. es. il numero cliente), sempreché il fornitore ne abbia assegnato uno. L’«identificativo univoco del servizio» (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente) di cui alla lettera b designa in modo univoco il servizio di posta elettronica (casella di posta elettronica) a cui si riferisce la risposta. La lettera c enumera le indicazioni da fornire sull’origine del collegamento in occasione dell’ultima attività rilevante per l’accesso. Queste indicazioni possono essere utili per identificare l’utente. Mediante la trasmissione di queste indicazioni, la POC adempie il proprio obbligo di identificazione di persone con mezzi adeguati conformemente all’articolo 19 capoverso 1. Non è sufficiente salvare le indicazioni sull’origine della connessione solo nel caso di apertura di un indirizzo di posta elettronica (mailbox), perché generalmente tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto per
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