Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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Il capoverso 3 determina quali indicazioni deve contenere la domanda di informazioni per ciascuna connessione a Internet oggetto della domanda. Le lettere a-c corrispondono all’articolo 38 capoverso 2. L’espressione « momento determinante» di cui alla lettera c precisa che le indicazioni di cui alle lettere a e b si riferiscono a un preciso momento, rilevante per la ricerca e l’identificazione degli utenti. Analogamente all’articolo 38 capoverso 2 lettera c, la POC incaricata di cercare e identificare l’utente, l’autore o la provenienza della connessione a Internet necessita quindi di indicazioni temporali più precise possibile e deve tenere conto delle possibili inesattezze degli orologi di sistema, ad esempio effettuando una ricerca con un intervallo più ampio al fine di determinare tutte le pertinenti connessioni a Internet della POC. Per ciascuna connessione a Internet oggetto della domanda, la POC può innanzitutto costituire un sottogruppo delle possibili connessioni a Internet trovate nei propri metadati. Ogni sottogruppo dovrebbe contenere l’utilizzatore cercato, che la POC può trovare determinando l’intersezione tra tutti i sottogruppi.

Il capoverso 4 precisa che la POC trasmette le indicazioni sull’utente, l’autore o la provenienza delle connessioni a Internet soltanto nel caso di un unico risultato. Se è stato trovato più di un risultato, la POC non trasmette indicazioni ma comunica tale fatto e, se possibile, indica il numero di risultati. Nel caso in cui i risultati sono più di uno, l’autorità richiedente ha ancora la possibilità di compiere i passi necessari per ordinare e approvare il nuovo tipo di sorveglianza retroattiva HD_62_IP (art. 60a), che dovrebbe consentire di identificare l’utente, l’autore o la provenienza (v. i relativi commenti).

Art. 39 (abrogato)

Il tipo di informazione IR_9_NAT (informazioni su contesti di traduzione NAT) nella prassi è stato utilizzato solo raramente. Le domande di questo tipo possono essere trattate tramite il tipo di informazione IR_8_IP_NAT o come caso speciale (art. 25). Pertanto non è giustificato mantenere questo tipo di informazione (IR_9_NAT) e la relativa disposizione è abrogata.

Art. 40 cpv. 1 lett. b n. 4

Nella precedente revisione dell’ordinanza, nel tipo di informazione IR_12_TEL è stata aggiunta l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo (art. 41 cpv. 1 lett. b n. 4). Nella prassi tuttavia è emerso che per un FST può essere utile trasmettere tale indicazione tramite il presente tipo di informazione IR_10_TEL. A tal fine al capoverso 1 lettera b è stato aggiunto il nuovo numero 4. L’indicazione relativa all’offerta multidispositivo deve essere trasmessa mediante il presente tipo di informazione IR_10_TEL in particolare nel caso di nuove implementazioni. I FST che hanno già provveduto a implementare tale indicazione nel IR_12_TEL non devono intervenire.

Art. 41 cpv. 1 lett. b n. 4

Come illustrato all’articolo 40, nella precedente revisione dell’ordinanza nel tipo di informazione IR_12_TEL è stata aggiunta l’indicazione relativa all’offerta multidispositivo (art. 41 cpv. 1 lett. b n. 4). Nella prassi tuttavia è emerso che per i FST può essere utile trasmettere tale indicazione tramite il tipo di informazione IR_10_TEL (v. commenti all’art. 40). I FST che hanno già provveduto a implementare l’indicazione nel IR_12_TEL non devono intervenire. A tal fine al numero 4 è aggiunta l’espressione «eventualmente».