Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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sei mesi (termine di conservazione dei dati di attribuzione di indirizzi IP dinamici e dati NAT) per l’identificazione degli utenti.

Il capoverso 2 disciplina il contenuto della domanda di informazioni. A titolo di esempio sono menzionati l’indirizzo di posta elettronica e il nome utente. Questo criterio di ricerca deve essere sufficientemente preciso affinché il fornitore possa individuare in modo univoco il servizio di posta elettronica (mailbox) in questione. La domanda può contenere ad esempio anche un indirizzo di posta elettronica alias.

Art. 43a Tipo di informazione IR_60_COM_LAST: informazione sull’ultimo accesso a un altro servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato

Il presente tipo di informazione è nuovo e ha lo scopo di individuare l’ultima attività rilevante per l’accesso a un altro servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato. Da una parte, ciò serve a identificare l’utente. Dall’altra, il momento dell’ultimo accesso al servizio di posta elettronica è determinante per la cosiddetta conclusione del processo di comunicazione. Analogamente ai servizi di posta elettronica, infatti, per tutti i messaggi salvati nella casella di posta elettronica – giunti o spediti prima dell’ultimo accesso rilevante – il processo di comunicazione è considerato concluso. Secondo gli articoli 263 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), il pubblico ministero può ingiungere di consegnare tali messaggi tramite un ordine di consegna diretto al fornitore.

Nella domanda non può essere indicato un momento determinante. Per il presente tipo di informazione le POC devono fornire informazioni soltanto sull’ultima attività rilevante per l’accesso al momento della domanda e retroattivamente di sei mesi al massimo. Non devono invece fornire informazioni su attività che hanno preceduto l’ultima attività rilevante. Nel quadro di questa informazione non è previsto il rilevamento retroattivo delle attività di accesso al servizio di posta elettronica (cronologia).

Il capoverso 1 disciplina le indicazioni da fornire. Secondo la lettera a deve essere comunicato l’identificativo univoco dell’utente nel contesto del fornitore (p. es. il numero cliente), sempreché il fornitore ne abbia assegnato uno. L’«identificativo univoco del servizio» di cui alla lettera b definisce in modo univoco nel contesto del fornitore il servizio di telecomunicazione o di comunicazione derivato a cui si riferisce la risposta. La lettera c enumera le indicazioni da fornire sull’origine del collegamento in occasione dell’ultima attività rilevante per l’accesso. Queste indicazioni possono essere utili per identificare gli utenti. Mediante la trasmissione di queste indicazioni, la POC adempie il proprio obbligo di identificazione di persone con mezzi adeguati conformemente all’articolo 19 capoverso 1. Non è sufficiente salvare i dati sull’origine della connessione solo in caso della prima attivazione del servizio, perché generalmente tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto per sei mesi (termine di conservazione dei dati di attribuzione di indirizzi IP dinamici e dati NAT) per l’identificazione degli utenti.

Il capoverso 2 disciplina il contenuto della domanda di informazioni. A titolo di esempio, come criteri di ricerca, sono menzionati l’indirizzo dell’utente, lo pseudonimo e il push token. Quest’ultimo è un identificativo univoco specifico dell’applicazione, utilizzato per le