Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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- una determinata transazione (p. es. dati su transazioni con criptovalute,
carta di credito, servizio di pagamento online come PayPal o servizio di pagamento mobile come Twint);
- un determinato mezzo di pagamento (p. es. nome della carta di credito o debito);
- un determinato conto di pagamento (p. es. IBAN o numero del conto
bancario e BIC, indirizzo del conto in criptovalute o portafoglio di criptovalute, PayPal [indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare], Twint [numero di cellulare]).
Alla lettera e (indirizzo di fatturazione), i dati tra parentesi sono semplificati.
Art. 48b cpv. 2
Il presente tipo di informazione è stato introdotto con la precedente revisione. Nella prassi è emerso che la zona coperta dalla rete di telefonia mobile (tracking area) di cui al capoverso 2, attualmente indicata come campo obbligatorio, non deve necessariamente essere inclusa nella richiesta. In generale, i dati relativi alla localizzazione, tra i quali rientra anche la zona coperta dalla rete di telefonia mobile, devono essere indicati nella domanda soltanto se sono necessari per determinare in modo univoco l’identificativo permanente, ad esempio se lo stesso identificativo permanente è utilizzato nello stesso momento anche in un’altra localizzazione nella stessa rete di telefonia mobile. Il dato relativo alla localizzazione consente al FST di determinare le attribuzioni permanenti così come di garantire l’univocità della richiesta. I dati relativi alla localizzazione sono dunque opzionali e possono essere tralasciati se nella rete di telefonia mobile oggetto della domanda lo stesso identificativo permanente non è utilizzato contemporaneamente da più utenti.
Art. 50 cpv. 1 e 9
Il capoverso 1 subisce modifiche redazionali: nel primo periodo l’espressione «ogni FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e ogni FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52)» è semplificato e sostituito con «il fornitore con obblighi integrali». Questi comprendono sia i FST con obblighi integrali (art. 16c) sia i FSCD con obblighi integrali (art. 16g). Nel secondo periodo la formulazione «FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari» è sostituita con «FSCD con obblighi integrali» (art. 16g). È inoltre apportata una correzione che prevede l’esenzione dalle sorveglianze e non dai tipi di sorveglianza elencati. Per questi tipi di sorveglianza i FSCD non devono quindi garantire la disponibilità a sorvegliare. Sotto il profilo del contenuto non cambia niente.
Il primo periodo del capoverso 9 subisce una modifica in relazione agli importi forfettari introdotti con l’ordinanza del 15 novembre 202336 sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT): è aggiunta l’espressione «nel quadro dello stesso mandato» e il vigente secondo periodo è abrogato. L’integrazione serve per chiarire che una simile estensione di una sorveglianza in tempo