Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Articolo 58 capoverso 4
L’attuale definizione di tè di erbe e di frutti comprende una bevanda aromatica preparata per infusione in acqua a partire da parti di piante o loro estratti. Questa definizione non è più attuale a causa dei metodi di produzione odierni. Dovrebbe essere applicabile anche ai tè prodotti a freddo e non solo a quelli alle erbe e alla frutta in infusione. La definizione per i tè di erbe e di frutti dovrebbe quindi essere adattata e «per infusione» dovrebbe essere eliminato dalla definizione.
Articolo 120
Nell’articolo 144 capoverso 4, il «London Gin» viene ora definito come una categoria di bevanda spiritosa separata. Non può essere aromatizzato, ed è per questo che l’articolo 120 deve essere completato.
Articolo 144
Capoverso 2: i requisiti di qualità dell’alcool etilico di origine agricola sono chiaramente definiti nell’allegato 14. Di conseguenza, la dicitura «di qualità che presenti» nel capoverso 2 è ridondante e può essere cancellata.
Capoverso 2bis: in linea di principio, il gin distillato può anche essere edulcorato. Non vi sono restrizioni nell’allegato 16 a questo proposito. In analogia al diritto dell’UE, si crea qui la possibilità di poter designare un prodotto non zuccherato come «dry». Pertanto, vengono integrate le nuove condizioni corrispondenti.
Capoversi 4 e 5: Sebbene il «London Gin» sia un gin distillato, rappresenta comunque una propria categoria di bevanda spiritosa. A differenza del gin distillato, il suo aroma è creato esclusivamente dalla distillazione di alcol etilico con piante vegetali naturali. Questo è ora esplicitamente definito nel capoverso
4. Anche il «London Gin» può portare il termine «dry». Questo è disciplinato nel capoverso 5. Queste disposizioni sono analoghe a quelle dell’UE.
Articolo 154 capoverso 3
In futuro la possibilità di impiegare latte e prodotti a base di latte nel liquore a base di uova e nel liquore all’uovo sarà consentito. Questa modifica è stata apportata anche nell’UE.
Articolo 161a
Il periodo transitorio è di 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Dopodiché, le derrate alimentari interessate dal nuovo diritto potranno essere vendute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Allegato 15
Per il topinambur, nell’elenco dell’allegato 15 mancava finora il titolo alcolometrico volumico minimo, che sarà ora incluso.
Allegato 16
Per la nuova categoria di bevanda spiritosa regolamentata separatamente «London Gin» si applica un tenore massimo di zucchero di 0,1 g/l per la denominazione «dry». Ciò viene completato di conseguenza.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
2. Ripercussioni per l’economia
Nessuna.
IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.