Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
(OPPD, RS 817.022.11)
del ...
I. Situazione iniziale
Nell’ambito della presente revisione, i termini sono definiti in modo più uniforme ed esplicito e vengono apportati chiarimenti formali. Queste modifiche tengono conto in particolare delle esigenze delle autorità di esecuzione e dei fornitori d’acqua. Per la prima volta viene incluso anche un elenco di sostanze attive e procedure per la disinfezione delle acque per piscine (allegato 5a), in modo da poter chiarire le ambiguità presenti a questo proposito dall’ultima revisione.
Le modifiche materiali dovute alla nuova direttiva UE sull’acqua potabile 2020/2184 del 16 dicembre 20201 riguardano solo l’inclusione del bisfenolo A nell’allegato 2. Ulteriori adeguamenti al diritto europeo saranno valutati per una revisione successiva, poiché la situazione dei dati nell’UE e in Svizzera non è ancora chiara o i termini fissati per l’attuazione dei nuovi requisiti sono molto lunghi.
II. Commento alle singole disposizioni
Sezione 2: Acqua potabile
Articolo 2 lettera d
La lettera d specifica che l’impianto domestico fa parte dell’impianto di approvvigionamento idrico, poiché le disposizioni dell’articolo 4 si applicano anche ai proprietari e ai gestori di impianti domestici (ad eccezione dell’art. 4 cpv 1).
Articoli 3 e 4
Invece di diversi termini, viene usato esclusivamente il termine «impianto di approvvigionamento idrico» definito nell’articolo 2 lettera d.
L’articolo 3 capoverso 3 è integrato in quanto i proprietari e gli operatori di impianti domestici sono esenti da questa disposizione.
L’articolo 4 capoverso 4 è integrato, in quanto le sostanze e le procedure ammesse dall’allegato 4, analogamente all’articolo 12 della direttiva UE sull’acqua potabile 2020/2184, devono soddisfare determinati requisiti per l’uso nel settore dell’acqua potabile o le regole tecniche riconosciute. In merito a questo, sono sorti problemi in passato nell’erogazione idrica, soprattutto per quanto riguarda la purezza delle sostanze. A causa del campo di applicazione dell’ordinanza sui biocidi2, i biocidi per l’impiego nel settore alimentare devono essere regolamentati separatamente. L’esecuzione di questa disposizione è di competenza delle autorità cantonali di esecuzione.
1 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.
2 RS 813.12