Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Diclorometano: il valore massimo di 20 μg/l è in contraddizione con il valore massimo di 10 μg/l stabilito per gli idrocarburi alogenati volatili. Pertanto, il riferimento a questo parametro di somma è eliminato.
Idrocarburi alogenati volatili: il diclorometano con un valore massimo di 20 μg/l è escluso da questo parametro di somma (10 μg/l).
Silicato: entrambi i valori massimi sono eliminati, poiché questo parametro non è rilevante per la salute quando viene assorbito attraverso l’acqua.
Sostanze di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti: si specifica con un’aggiunta redazionale che i valori limite di migrazione si applicano alle sostanze utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti in plastica a contatto con l’acqua potabile.
Sostanze di cui all’allegato 13 dell’ordinanza sui materiali e gli oggetti: poiché i requisiti per i materiali a contatto con l’acqua potabile devono essere regolamentati solo nell’OPPD e non in aggiunta nell’ordinanza sui materiali e gli oggetti, è stata introdotta la disposizione sui valori limite di migrazione per le sostanze provenienti da vernici e rivestimenti.
Allegato 4
Il titolo è adeguato per essere coerente con le definizioni dell’articolo 2.
Elenco 1: il titolo è adeguato per distinguerlo dall’elenco 2, poiché le procedure di disinfezione appartengono alle procedure di trattamento.
Elenco 2: il titolo è adeguato per differenziarlo dall’elenco 1 e per prendere in considerazione la protezione della rete e procedure come la disinfezione per ultrafiltrazione, che non rientrano nella definizione classica di disinfezione. È ora incluso il processo di ultrafiltrazione, usato per l’eliminazione fisica dei microrganismi nel trattamento dell’acqua di sorgente, di lago e sotterranea, come unica fase di trattamento o in combinazione con altre fasi di trattamento a monte e/o a valle. La descrizione e lo scopo dell’utilizzo di argento sono specificati in conformità con l’elenco 5.
Elenco 3: il titolo è adeguato per essere coerente con le definizioni dei termini dell’articolo 2. L’aggiunta di sostanze per ridurre la formazione di biofilm negli impianti domestici è ora elencata esclusivamente nel settore dell’acqua calda. Questo metodo può essere utilizzato se, ad esempio, nelle tubature dell’impianto domestico non è possibile mantenere le temperature raccomandate per la prevenzione della legionella.
Elenco 4: è ora inclusa la ceramica per il trattamento dell’acqua, ad esempio nelle membrane per l’ultrafiltrazione.
Elenco 5: il titolo è adeguato in conformità con l’elenco 2. Per l’argento, vengono chiarite le principali funzioni e il nitrato d’argento viene eliminato come sostanza attiva non autorizzata per i biocidi.
Elenco 6: il titolo è adeguato per essere coerente con le definizioni dell’articolo 2. Le voci di sostanze con argento sono adeguate in conformità con l’elenco 3.
Allegato 5
La tabella è ampliata per eliminare ambiguità. L’acqua per le vasche idromassaggio e i bagni di vapore umido (posizioni 3 e 4) deve soddisfare gli stessi requisiti microbiologici dell’acqua per gli stabilimenti accessibili al pubblico (posizione 1), oltre ai requisiti relativi alla legionella. L’acqua per le docce (posizione 5), a sua volta, deve soddisfare i requisiti microbiologici dell’acqua potabile secondo l’allegato 1 numero 1.4 (vedi commento all’articolo 9).
Metodi analitici di riferimento in microbiologia: sono ammessi altri metodi di analisi purché siano convalidati rispetto al metodo di riferimento in conformità con i protocolli riconosciuti internazionalmente e giungano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento.
Allegato 5a